Covid: Tar, illogico niente prove suppletive concorso scuola

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – “La mancata previsione di prove
suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione
all”emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione
illogica e irragionevole”. Cosi” il Tar del Lazio in una sentenza
con la quale ha accolto il ricorso di un”insegnante,
impossibilitata a partecipare alle prove scritte del concorso
indetto nell”aprile dello scorso anno per l”immissione in ruolo
di docenti per la scuola secondaria di I e II grado, trovandosi
in quarantena perche” contatto stretto della madre positiva al
test.

Per il Tar “il principio di autoresponsabilita” e di regolare
svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite
in una emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti
adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante
alla procedura concorsuale, ma della collettivita””. Ne discende
che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionali legati
alla pandemia “appare priva di logicita” e ragionevolezza la
mancata previsione di strumenti idonei a garantire la
partecipazione di soggetti alle prove concorsuali”.
La previsione di prove suppletive, “appare inidonea a
incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarita”
di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando
inidonea a incidere sulla capacita” dei concorrenti di dimostrare
la loro preparazione”. Il principio di contestuale svolgimento
delle prove preselettive “risulta quindi cedevole rispetto alla
tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico
concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di
forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi
sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumita” e salute”.
E l”eccezionalita” della situazione pandemica esistente “appare
giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di
altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova
concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione e”
inibita per motivi legati alla incolumita” pubblica”.
Se di regola “meri impedimenti individuali non impongono
all”amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove
o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo
l”interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni
concorsuali”, tuttavia “tale principio deve essere ritenuto
derogabile in casi eccezionali”. E non esisterebbe per i giudici
neanche la violazione del principio della par condicio tra i
candidati, giacche” “lo stesso ordinamento positivo giustifica,
in condizioni di eccezionale gravita”, una deroga al principio di
contestualita” delle prove, purche” sia assicurata la trasparenza
e l”omogeneita” delle prove somministrate”. (ANSA).

fonte: ansa

Anicia Formazione

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