Scuola Estate 2021: no obbligo adesione, compensi, diritti docenti e ATA precari, riunioni e ferie dopo il termine delle lezioni [SCHEDA UIL]

Una scheda di sintesi del sindacato UIL Scuola sul Piano Scuola Estate 2021. Il Piano stanzia delle risorse che le scuole potranno utilizzare, a partire dal prossimo periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, per realizzare azioni di rinforzo e
potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali degli studenti, per contrastare la crescente povertà educativa e per sperimentare esperienze formative.

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Il sindacato sottolinea che  non sussiste alcun obbligo di adesione alle attività previste dal Piano Scuola Estate, né per le scuole, né tanto meno per i docenti, il personale A.T.A. e gli alunni.

ATTENZIONE: Per i docenti e per il personale A.T.A. l’obbligo non sussiste neanche qualora la scuola, attraverso i propri organi collegiali, intendesse aderire alle attività del Piano Scuola Estate.

Ciò in quanto le attività, anche se deliberate, restano comunque di natura extrascolastica e come tali non rientrano in quelle ordinarie ivi comprese anche le attività funzionali all’insegnamento per il
personale docente. Per cui, è il personale che deve comunque aderire individualmente e volontariamente e di conseguenza sarà retribuito con un compenso accessorio proprio perché trattasi di attività non ordinarie. Tale personale potrà quindi dare il proprio rifiuto di adesione anche prima, durante o successivamente alle operazioni di delibera degli organi collegiali.

Ad ulteriore conferma di ciò la nota ministeriale n. 11653 del 14-05-2021 consiglia alle scuole un’azione preventiva al fine di rendersi conto della fattibilità dei progetti da attivare, ovvero di effettuare una rapida rilevazione dei fabbisogni e del grado di partecipazione (sia degli alunni che del personale) prevedendo anche una soglia minima di alunni partecipanti: “…si consiglia di stabilire una soglia di partecipazione per ciascuna iniziativa non inferiore a 10-15 partecipanti”.

Compensi

Le risorse possono essere utilizzate per liquidare compensi accessori al personale scolastico (sia docenti che personale A.T.A.) eventualmente coinvolto nella progettazione e realizzazione delle
iniziative.

La retribuzione da corrispondere dovrà essere definita in funzione della specifica tipologia di iniziativa attivata utilizzando i parametri definiti dai CCNL.

ES. per i docenti la tabella n.5 allegata al CCNL scuola 2006-09 distingue tre tipologie di compenso orario lordo tabellare per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo:

1) Ore aggiuntive per corsi di recupero da liquidare in 50 euro;
2) Ore aggiuntive di insegnamento da liquidare in 35 euro;
3) Ore aggiuntive non di insegnamento da liquidare in 17,50 euro.

ES. nel caso di attività laboratoriali, si potrà prevedere una retribuzione del personale docente in relazione a quanto previsto per le “Attività aggiuntive di insegnamento”, per un importo orario pari a 35 euro.

ATTENZIONE: Le ore aggiuntive per corsi di recupero da liquidare in 50 euro non sono invece da confondere con le attività di “rinforzo e potenziamento” previste dal Piano Estate.

Si riferiscono infatti esclusivamente agli alunni della scuola di II grado per cui è stata disposta la “sospensione del giudizio” in sede di scrutinio finale e per i quali il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero (D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007).

Pertanto, tali eventuali attività di recupero, retribuite con 50 euro, non possono riguardare nessuna delle attività del Piano Estate.

Per le attività di formazione  PON il compenso può arrivare per ogni ora a:

✓ 70 euro lordi per i docenti (commisurata all’attività effettivamente svolta);
✓ 30 euro lordi per il tutor

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Docenti e ATA a tempo determinato

Le giornate lavorative non sono utili né al raggiungimento dei 180 giorni di servizio né alla maturazione del punteggio spendibile nelle diverse graduatorie.

Impegno dei docenti e del personale ATA nei periodi di svolgimento e sospensione dell’attività didattica

Nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività
funzionali o aggiuntive, e precisamente:

✓ eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
✓ scrutini, esami e adempimenti connessi;
✓ riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza
che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
✓ eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
✓ attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal Collegio
dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.

Non è quindi ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale, o per qualsiasi altra attività per cui lo stesso docente non abbia dato la propria adesione volontariamente

Scheda-di-sintesi-della-UIL-Scuola-Piano-Scuola-Estate

fonte: web

Anicia Formazione

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