Supplente che arriva fino al termine delle lezioni: quando spetta la proroga e quando un nuovo contratto
Il supplente che arriva fino al termine delle lezioni (cioè l’ultimo giorno di scuola stabilito dai calendari regionali) e che sia effettivamente in servizio, ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini e gli eventuali esami.
Occorre però distinguere:
- I casi in cui al supplente spetta la proroga contrattuale cioè il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali.
- I casi in cui al supplente spetta un nuovo specifico contratto per i giorni strettamente necessari.
QUANDO SI HA LA PROROGA CONTRATTUALE
Secondo d’art. 37 del vigente C.C.N.L., per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali e rientri in servizio dopo il 30 aprile, il supplente è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
Tale disposizione comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o agli esami del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.
La norma va applicata sia nel caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile (in questo caso il titolare rientra e resta a “disposizione” della scuola), sia nel caso di mancato rientro (per cui il titolare ha raggiunto 150 gg di assenza o 90 in caso di classi terminali, ma non rientra e prosegue la sua assenza fino al termine delle lezioni o oltre).
QUANDO SPETTA LA CONFERMA CONTRATTUALE
Al supplente che arriva fino al termine delle lezioni ma non rientra nell’art. 37 (titolare con un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali) dovrà essere predisposto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga contrattuale bensì un nuovo contratto che dovrà essere predisposto per tutte le ore del contratto precedente.
Per gli esami, esclusivamente nel caso in cui il docente sia nominato come commissario interno, il contratto deve comprende l’intero periodo che val dal giorno della seduta preliminare della commisione al giorno conclusivo della sessione d’esami e per un numero di ore di insegnamento pari a quelle del contrato precedente.