Concorso per le discipline STEM: cosa sarebbe opportuno cambiare nel decreto Sostegni bis
Dall’esame approfondito del testo del Dl Sostegni bis, Tuttoscuola ha dedotto queste proposte di emendamento che si augura siano opportunamente considerate dai Parlamentari in sede di esame del decreto legge 73/2021 per la sua conversione.
Nel comma 15 dell’art. 59, che indica le modalità di svolgimento del concorso scuola, riteniamo necessaria una integrazione sulla mancata previsione della valutazione dei titoli: non sembra giustificata l’esclusione della valutazione dei titoli nella graduatoria di merito conclusiva delle classi di concorso STEM (l’A20, l’A26, l’A27, l’A28 e la A41), probabilmente voluta per abbreviare il più possibile la durata dei lavori delle commissioni con l’obiettivo di concludere il concorso in tempo utile per le nomine al 1° settembre 2021.
Priverebbe molti candidati di una risorsa professionale e culturale – spesso conquistata a fatica e che rappresenta un connotato di qualità meritevole di essere valutato – sacrificata in una logica di sistema che non tiene conto delle legittime aspettative dei candidati e dei loro diritti acquisiti.
È necessario, pertanto, che uno specifico emendamento preveda, oltre alla valutazione della prova scritta e di quella orale, anche la valutazione dei titoli, così come previsto per gli altri concorsi ordinari regolati nel medesimo articolo 59.
Nel comma 17 del medesimo art. 59, a proposito dell’utilizzo delle graduatorie di merito, si prevede, tra l’altro, un Termine straordinario di immissione in ruolo: il comma prevede che “per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili” .
La previsione della risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato per far posto ai vincitori è lesiva dei diritti del personale supplente nominato, del diritto degli studenti alla continuità didattica, oltre ad essere causa di contenzioso per lo stravolgimento del rispetto dell’ordine di graduatoria.
È pertanto opportuna la sua abrogazione.