Concorso scuola: si può ritentare in caso di bocciatura o assenza?

 

Cresce l’attesa per il concorso scuola contenuto nel Decreto Sostegni bis. Alcuni aspiranti docenti si chiedono cosa succede in caso si ci assenti nel giorno della prova o si venga bocciati.

Al primo quesito, quello relativo alla mancata partecipazione di un candidato alla prova, rispondiamo che essa non può essere equiparata ad una bocciatura. Quindi eventualmente si potrà ritentare la prossima volta.

Al secondo quesito, quello relativo alla bocciatura, rispondiamo che chi viene respinto perché prende un voto sotto i 70/100, la volta successiva potrà ritentarlo ma in una classe di concorso diversa.

Si inizierà con le prove, secondo quanto detto dal Ministro Bianchi, “il prima possibile” dalle materie scritte.

Ricordiamo che le prove di concorsi scuola si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:

a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.
Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale;
c) valutazione dei titoli;

La formazione della graduatoria avverrà sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso.

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