PERSONALE DOCENTE ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
Come è noto, l’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone – per tutti i gradi di istruzione – che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 29 dicembre 2006, n. 296.
Si ricorda quanto previsto, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e per la scuola dell’infanzia e primaria dal Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazione dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di immissione in ruolo, si ritiene, preliminarmente utile, richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia
Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 all’articolo 58, comma 2 lettera b), ha disapplicato, per l’anno scolastico 2021/22, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che prevedeva una procedura di chiamata per l’assunzione a tempo indeterminato (cosiddetta “call veloce”), in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie, di personale docente ed educativo sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le ordinarie operazioni di assunzione a tempo indeterminato, disposte ai sensi della normativa vigente
Per il medesimo anno scolastico 2021/2022, l’articolo 59, comma 2, del richiamato decreto legge, ha disposto che e’ incrementata al 100% la quota prevista dall’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico e’ incrementata al 100% la quota prevista dall’articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo.
Per le immissioni in ruolo codesti Uffici Scolastici regionali provvederanno ad attingere dalle graduatorie di merito di cui al D.D. 23 aprile 2020 n. 510 (cosiddetto “concorso straordinario”), come modificato ed integrato dal D.D. 8 luglio 2020 n. 783 pubblicate in tempo utile per le operazioni. Si evidenzia, al riguardo, che l’art 59, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto, con riferimento alla suddetta procedura che “La graduatoria di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo “
Si rammenta, infine, che, non essendo disponibili le graduatorie di merito dei concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, gli Uffici, al fine di assicurare la massima copertura dei posti vacanti e disponibili, potranno destinare i posti riservati a tali procedure ove necessario per garantire le immissioni in ruolo dell’anno scolastico in esame, ferma restando la necessità di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario.
Infatti, il disposto contenuto all’articolo 59, comma 4, prevede di accantonare i posti previsti per i concorsi per il personale docente e banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 nelle successive operazioni di conferimento degli incarichi, dapprima, a tempo determinato, da trasformarsi al ricorrere delle previste condizioni, in contratti a tempo indeterminato, in favore del personale iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. La disciplina di tali nomine costituiscono oggetto di apposito provvedimento.
Si rammenta in ultimo che, ai sensi dell’articolo 399, comma 3 bis del T.U., “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”
Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente all’a.s. 2020/21.
In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, si raccomanda una immediata esecutività delle eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa. Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato.
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A.1. La consistenza complessiva delle assunzioni in ruolo realizzabili per l’anno scolastico 2021/2022, è determinata dal Ministero avvalendosi dei dati del Sistema informativo e viene comunicata, a livello provinciale, agli Uffici scolastici territoriali, tramite i rispettivi Uffici Scolastici Regionali.
Il contingente di nomina in ruolo, che include anche i posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito, è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo risultati vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità di tutti i gradi di istruzione nei limiti del contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia e Finanze, come riportato nel Decreto Ministeriale relativo alle nomine in ruolo per l’a.s. 2021/2022.
Si è provveduto a distribuire tale consistenza provinciale, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, riportando, affinché codesti Uffici scolastici
procedano al relativo assorbimento, il valore dell’esubero, in ossequio a quanto previsto nel richiamato Decreto Ministeriale di autorizzazione a nominare. Il valore riportato nella colonna “contingente” costituisce il numero massimo di assunzioni in ruolo effettuabili da parte di ciascun Ufficio Scolastico. Nelle regioni per le quali il contingente di nomina è inferiore al numero delle disponibilità al netto dell’esubero, l’USR provvederà a ripartire il contingente di nomina tenendo conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.
Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, si procede fermo restando il limite del contingente assegnato, a destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo prioritariamente al grado e alla tipologia di posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.
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- Per le assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie utilizzabili sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli indetti con i DD.GG. del 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, le graduatorie relative al concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le graduatorie relative al concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 e le relative fasce aggiuntive istituite ai sensi del D.M. n. 40 del 27 giugno 2020, le graduatorie relative alla procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le graduatorie della procedura semplificata indetta ai sensi dell’art. 59 commi da 14 a 19 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si coglie l’occasione per rammentare che l’articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, ha prorogato per un ulteriore anno – oltre al periodo previsto all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – il periodo di vigenza delle graduatorie di merito e degli elenchi aggiuntivi dei concorsi indetti in attuazione dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (procedure concorsuali indette con i DD.DD.GG. 23 febbraio 2016, numeri105, 106 e 107); pertanto, rimangono in vigore ai fini del reclutamento per l’anno scolastico 2021/2022 esclusivamente gli elenchi aggiuntivi delle graduatorie pubblicate dopo l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, sempre fermo restando il diritto dei vincitori di essere immessi in ruolo.
- In occasione della ripartizione dei posti in ambito provinciale, l’Ufficio scolastico regionale provvede a suddividere a livello provinciale anche il numero dei posti messi a bando nei concorsi ordinari indette con D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 e n. 499 del 21 aprile 2021 e del concorso di cui all’articolo 59, commi 14 e seguenti, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 al fine dell’accantonamento per le successive fasi della procedura connesse alla nomina a tempo determinato da GPS finalizzata all’immissione in ruolo.
- Ai sensi dell’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comma 2 nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l’intero novero delle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell’articolo 4, comma 1-ter del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazione dalla Legge n. 9 agosto 2018, n. 96. Si ricorda altresì che l’articolo 1, comma 4, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, prevede che: “Annualmente, completata l’immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell’eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all’immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 e’ destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi’ residuati, …….”
Nel caso in cui, nell’anno scolastico 2020/2021, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali. La predetta restituzione opera anche nel caso in cui non siano stati integralmente recuperati i posti destinati alle graduatorie di merito non ancora vigenti per le nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.
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- Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti attribuiti, non possono essere disposte in numero superiore al totale dei posti del contingente assegnato a livello regionale. Le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità non potranno essere utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022. Tali ulteriori posti, relativamente alle operazioni di nomina in ruolo (cd “operazioni di organico di diritto”) non potranno essere utilizzati, né a livello quantitativo (incrementando il contingente di nomina), né qualitativo (posto disponibile su una determinata sede).
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- Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.
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- L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
Accesso al TFA SOSTEGNO – Preparazione al TEST PRELIMINARE
Alla fine del mese di settembre si svolgeranno i test preliminari per l’accesso ai corsi TFA sostegno con la seguente suddivisione per ordine e grado di scuola:
20 settembre 2021 per l’infanzia;
23 settembre 2021 per la primaria;
24 settembre 2021 per la secondaria di I grado;
30 settembre 2021 per la secondaria di II grado;
I candidati saranno guidati all’acquisizione di abilità risolutive e dei necessari strumenti per far fronte alle principali sfide correlate alle competenze linguistiche:
processi cognitivi e processi di controllo in gioco;
strategie di approccio alla comprensione;
componenti del testo maggiormente insidiose.
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- Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, la C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica. Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della ratio delle citate sentenze, anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi. Si richiama, inoltre, l’attenzione sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della Legge 23 novembre 1998, n. 407, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Si richiamano, altresì, le disposizioni contenute agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
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- Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, le nomine in ruolo dalle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296 del 29 dicembre 2006, aggiornate a decorrere dall’a.s. 2019/2020, non sono più disposte per ambiti disciplinari, per effetto dell’unificazione delle aree disciplinari per il sostegno prevista dall’art. 15 comma 3-ter del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128.
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- Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005,
n. 21, contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.
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- Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno ripartito il contingente loro assegnato (dopo aver effettuato il riassorbimento delle eventuali posizioni di esubero e, per le regioni interessate, alla rimodulazione del contingente) tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali e nomine dalle GAE, gli stessi provvederanno all’avvio delle operazioni di nomina in ruolo dei docenti inclusi in posizione utile. In considerazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 126 del 2019 e considerata altresì la tempistica necessaria, le sedi sono assegnate agli aspiranti inseriti nelle graduatorie delle classi di concorso della procedura STEM successivamente alle altre immissioni in ruolo e prima delle nomine a GPS. Gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici scolasti territoriali utilizzano la procedura informatizzata volta a consentire la gestione automatizzata delle immissioni in ruolo.
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- L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato.
La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.
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- Entro tre giorni dalla nomina in ruolo sono attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di autocertificazioni.
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- E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.
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- Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto.
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- Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.
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- Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s.2021/2022.