Green pass a scuola anche per i genitori e nelle Rsa: tutte le regole del nuovo decreto
Multe fino a mille euro per chi non rispetta regole e sanzioni. I sanitari come i docenti: chi non si adegua viene sospeso
Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del nuovo decreto il governo amplia l’uso del green pass nelle scuole, nelle università e nelle Rsa.
Ecco le regole appena approvate e quelle già in vigore confermate dal Parlamento.
Scuola
Fino al 31 dicembre 2021, oltre al personale scolastico per cui era già stato previsto, deve avere il green pass «chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative». Nel decreto è specificato che sono esentati «i bambini, gli alunni, gli studenti e i frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori». Dunque, oltre ai dipendenti delle ditte esterne (pulizie, mense, manutenzione) devono avere la certificazione anche i genitori che entrano negli istituti per accompagnare o riprendere i figli, o per partecipare alle riunioni e ai colloqui con i docenti. Una decisione che ha già scatenato la reazione dei presidi: «Creerà un enorme problema alle scuole», dice Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale presidi. «Per i controlli si creeranno code all’esterno o all’interno delle scuole con il rischio di creare assembramenti», ha fatto presente Giannelli per il quale non si può fare «un paragone con i ristoranti o con le stazioni perché in questi casi non entrano tutti allo stesso minuto come avviene invece nelle scuole». Ma il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi replica: «L’assembramento non c’è: ci sono sempre stati i genitori che hanno portato i bambini alle porte della scuola. Chi, poi, deve fare un’entrata nella scuola, perché deve parlare o fare degli incontri, lo fa nella tutela di tutti».
Università
Oltre agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo, per cui era già stato previsto, la stessa regola vale per gli atenei e dunque deve avere il green pass «chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università».
I controlli
Il controllo è affidato ai dirigenti scolastici . Ma il decreto prevede che «nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro».
Le sanzioni
I lavoratori esterni e i genitori che non hanno il green pass rischiano la multa da 400 a 1.000 euro.
Per il personale la mancanza di green pass è considerata invece «assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso».
Rsa: obbligo vaccinale
Dal 10 ottobre scatta «l’obbligo vaccinale anche per tutti i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture Rsa». Non solo per medici e infermieri dunque.
Le verifiche
I responsabili delle Rsa e «i datori di lavoro dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell’obbligo».
La sospensione
«Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle Rsa si applicano le sanzioni e la sospensione della prestazione lavorativa, comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento e mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».
Locali pubblici
Rimane in vigore l’obbligo nei seguenti luoghi chiusi:
1) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso.
2) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
3) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
4) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
5) sagre e fiere, convegni e congressi;
6) centri termali (ad eccezione di chi effettua prestazioni sanitarie), parchi tematici e di divertimento;
7) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
8) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
9) concorsi pubblici.
10) mense aziendali.
11) ristoranti degli alberghi se si tratta di clienti esterni.
Treni, aerei, navi e bus
Dal 1° settembre il green pass è obbligatorio sui seguenti mezzi di trasporto:
-Tav, Intercity o Intercity notte. L’addetto alle Ferrovie verifica il possesso del certificato.
-Navi e traghetti interregionali. Fanno eccezione i collegamenti marittimi dello Stretto di Messina che, pur essendo tra due regioni diverse, seguono le regole previste per il trasporto pubblico locale.
-Voli nazionali e internazionali.
-Autobus che collegano più di due regioni e che effettuano tratte turistiche più lunghe e su quelli per servizi di noleggio con conducente.