Certificati di esenzione al vaccino: prorogati fino al 30 novembre 2021
La validità dei certificati di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 prorogati fino al 30 novembre 2021. Lo spiega una circolare del Ministero della Salute: “Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-Dgpre e prot. n° 35444-05/08/2021-Dgpre, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021” si legge. “Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)“.
Chi ha diritto all’esenzione dal Vaccino anti-Covid-19?
La certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata “nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea”. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione “devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione” quindi uso delle mascherine, distanziamento, evitare assembramenti.
Come è possibile ricevere il rilascio?
Gli interessati potranno ottenere il rilascio, se in possesso dei requisiti, direttamente dai medici vaccinatori degli Enti dei Servizi Sanitari Regionali, dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta dell’assistito. La certificazione viene rilasciata gratuitamente, archiviando la documentazione clinica relativa.
Cosa è scritto sul certificato di esenzione
La certificazione dovrà contenere:
- Dati identificativi del soggetto;
- La dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività̀ di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; la data di fine di validità̀ della certificazione”;
- Dati relativi al Servizio Vaccinale della Azienda ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19;
- Timbro e firma del medico certificatore;
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
- CIrcolare proroga validità esenzioni