Uscite didattiche, come deve comportarsi la scuola? (FAQ aggiornate Ministero Istruzione)

Uscite didattiche, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una FAQ in merito all’aggiornamento delle disposizioni riguardanti la partecipazione degli studenti ad eventi pubblici organizzati al di fuori delle istituzioni scolastiche, in relazione alla situazione emergenziale. L’Amministrazione centrale ha risposto alla seguente domanda: ‘È possibile verificare preventivamente il possesso della certiicazione verde da parte degli studenti partecipanti ad uscite didattiche?’

Uscite didattiche, FAQ Ministero dell’Istruzione riguardante la verifica del possesso della certificazione verde

Il Ministero dell’Istruzione, alla sopra citata domanda, risponde menzionando le ultime disposizioni indicate dal Garante della privacy, lo scorso 23 settembre, secondo le quali ‘i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, direttamente o indirettamente.’

Per quanto riguarda l’organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l’obbligo della certificazione verde Covid-19, si ritiene che le Istituzioni scolastiche possano valutare di fornire, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all’iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l’accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale.

Nella FAQ il Ministero menziona oltre modo quanto previsto dall’articolo 9-bis, commi 1 e 2, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, in merito all’accesso a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, mostre, sagre e fiere: secondo le disposizioni legislative, tale accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

Il succitato articolo 9-bis, al comma 3, prevede oltre modo che l’obbligo della certificazione verde Covid-19 non si applica ai “soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti” e, dunque, agli alunni al di sotto dei 12 anni di età.

Pertanto, le istituzioni scolastiche non verificheranno preventivamente il possesso delle richieste certificazioni verdi, il cui accertamento verrà effettuato al momento dell’accesso ai predetti servizi e attività ad opera dei relativi titolari o gestori, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 9-bis.

Il Ministero dell’Istruzione, peraltro, ritiene opportuno che le Istituzioni scolastiche definiscano preventivamente le misure organizzative da adottare nel caso in cui gli alunni siano sprovvisti di certificazione verde valida al momento dell’ingresso ai suddetti eventi.

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