Chiarimenti sulla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale [Nota USR Lazio]
L’USR Lazio ha inviato alle scuole una circolare per dare chiarimenti sulla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale a seguito dei quesiti che giungono all’ufficio in merito alla risposta da dare al personale scolastico sia docente sia ATA, esclusi i DSGA, che, già titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o destinatario di un’offerta di contratto di tal tipo in quanto neo-assunto, chieda di trasformare il rapporto (o di instaurarlo) a tempo parziale.
La materia del rapporto di lavoro a tempo parziale è regolata dall’articolo 39, per il personale docente, e dagli articoli 44, comma 8, e 58, per il personale ATA, del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, mantenuti in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2018, nonché dall’articolo 18, comma 6, di tale ultimo contratto per il caso particolare delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
Queste disposizioni richiamano, inoltre, l’ordinanza ministeriale n. 446 del 1997, con le integrazioni recate dall’ordinanza ministeriale n. 55 del 1998
In breve, il personale può chiedere di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale o, nel caso di nuovi assunti, di instaurarlo direttamente in tal maniera.
I dirigenti scolastici, ricevuta una di tali domande, dovranno affidarsi alle comunicazioni degli Ambiti territoriali provinciali o interpellarli per sapere se sia stato superato il contingente di posti destinabili al tempo parziale.
Se non vi è residuo sul contingente le istanze dovranno essere rigettate.
In caso contrario, i dirigenti scolastici dovranno contemperare le esigenze espresse dal dipendente con l’impatto sull’organizzazione; nel caso dei docenti ciò significherà, ad es., salvaguardare l’unicità del docente per ciascun insegnamento impartito in ciascuna classe, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.
In caso di accoglimento, le istanze dovranno essere mantenute agli atti della scuola e occorrerà provvedere ad acquisirle al SIDI, utilizzando il seguente percorso: Fascicolo Personale Scuola – Personale Comparto Scuola – Gestione Posizioni di Stato – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domanda.
Una volta acquisita la domanda al SIDI, le istituzioni scolastiche dovranno trasmettere i relativi contratti alla competente Ragioneria territoriale dello Stato e agli Ambiti territoriali provinciali per il visto. Alla Ragioneria dovrà essere trasmesso, altresì, il contratto stipulato a seguito dell’immissione in ruolo.
Si rammenta che il rapporto di lavoro a tempo parziale avrà la durata di due anni scolastici e sarà prorogato automaticamente di anno in anno in assenza di richiesta scritta di reintegrazione a tempo pieno, da prodursi, da parte dell’interessato, sempre secondo le modalità e i termini previsti dalla citata ordinanza ministeriale n. 55 del 1988.
Si invitano, pertanto, i dirigenti scolastici a porre la massima attenzione nel non inviare alla Ragioneria territoriale dello Stato, prima della scadenza del prescritto periodo minimo, provvedimenti di reintegrazione del tempo pieno o modifiche dell’orario a tempo parziale, se non preventivamente autorizzati dall’Ambito territoriale provinciale in sede di emissione del provvedimento annuale sul rapporto di lavoro a tempo parziale.
Infine, si fa presente che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 25, comma 6, e 39 del C.C.N.L. 2006-2009, è possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a tempo parziale.
Le relative richieste da parte dei docenti interessati dovranno essere rivolte al dirigente scolastico della scuola assegnata che ne valuterà l’ammissibilità. È opportuno precisare che la richiesta di concessione del tempo parziale può essere avanzata solo dai docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non anche da chi è destinatario di “supplenza breve”. La concessione del tempo parziale in relazione a supplenze con scadenza al 31 agosto implica che, a seguito della disaggregazione del posto interno o tra più scuole, originariamente annuale e vacante, l’incarico e la relativa retribuzione saranno considerati con scadenza al 30 giugno.