Mobilità scuola 2022, rinnovo CCNI tutto in salita
Mobilità personale docente, educativo e ATA per il triennio 2022/25, parte male la trattativa per il rinnovo contrattuale.
Mobilità per l’anno scolastico 2022/23, non è iniziata nel migliore dei modi la trattativa per il rinnovo del CCNI riguardante la mobilità del personale docente, educativo e ATA per il prossimo triennio 2022/25. I sindacati (eccezion fatta per la Cisl Scuola), infatti, hanno deciso di interrompere le relazioni con il Ministero dell’Istruzione, proclamando lo stato di agitazione. Pertanto, al primo incontro era presente solamente la delegazione del sindacato guidato da Maddalena Gissi.
Mobilità 2022/25, parte male la trattativa per il rinnovo contrattuale
La questione più importante è, senza dubbio, quella rappresentata dai vincoli di permanenza previsti nel precedente contratto. Sono principalmente due le situazioni ‘cruciali’. La prima è quella riguardante la normativa che interessa i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado immessi in ruolo dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018.
Secondo il comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 59/2017, infatti, ‘il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso’.
I vincoli di permanenza
L’altra situazione da prendere in esame è quella riguardante il vincolo per i docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21. Il comma 17-octies dell’articolo 1 del DL N. 126/2019 indica che ‘a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico’.
Le modifiche del decreto Sostegni Bis
Il decreto Sostegni Bis è intervenuto in merito, abbreviando le tempistiche relative ai vincoli da 5 a 3 anni. Al comma 2 dell’articolo 58, lettera f) si legge: ‘Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.’
Il vincolo di permanenza, dunque, è di 3 anni scolastici: riguarda, però, tutti i docenti trasferiti, a prescindere dalla tipologia di preferenza soddisfatta, eccezion fatta per i docenti soprannumerari. Nel testo viene citata solamente la mobilità ‘volontaria’, anche se si tratta di un punto che dovrà essere chiarito, insieme a diverse altre questioni.
Ipotesi febbraio-marzo per la presentazione delle domande
Per quanto riguarda le tempistiche per la presentazione delle domande, si ipotizza che la finestra temporale possa riguardare il periodo febbraio-marzo 2022.