Anno di formazione, effetti superamento periodo di prova sul giudizio in corso (SENTENZA TAR Lazio)
Anno di formazione, nuova sentenza del TAR Lazio (N. 13459) sugli effetti del superamento del periodo di prova sul giudizio in corso.
Luigi Rovelli
Anno di formazione, nuova sentenza (N. 13459/2021 del 24 dicembre 2021) quella emessa dalla Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in merito agli effetti del superamento del periodo di prova sul giudizio in corso. Ne ha dato notizia lo Studio Legale Giannuzzi Cardone che ha presentato ricorso, per conto di un candidato escluso da un concorso, per richiedere, anche in via cautelare, l’annullamento della graduatoria nella parte in cui non era stato inserito.
Anno di formazione, nuova sentenza del TAR del Lazio in merito agli effetti del superamento del periodo di prova sul giudizio in corso
Lo Studio Legale Giannuzzi Cardone ha sottolinea come, dopo il provvedimento cautelare favorevole, l’Amministrazione ha dapprima provveduto ad immettere in ruolo il ricorrente e successivamente lo ha confermato, senza alcuna riserva circa l’esito del giudizio.
Il TAR del Lazio, in buona sostanza, prendendo atto del superamento del periodo di prova da parte del ricorrente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Nella sentenza, infatti, si legge:
‘Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento della graduatoria dell’USR Puglia e del bando di cui al DDG 2200 del 2019 nella parte in cui non era inserito il nominativo della ricorrente. Si costituiva il Ministero resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
Dapprima con decreto cautelare e quindi con ordinanza cautelare il Tar accoglieva l’istanza formulata dal ricorrente di ammissione alla procedura concorsuale evidenziandosi che il ricorso era assistito da consistenti elementi di fumus boni iuris avuto riguardo al documentato difetto di funzionamento del sistema informatico.
Il ricorrente era quindi ammesso al concorso in questione, stipulava contratto con l’amministrazione scolastica e veniva confermato in ruolo dal 1.5.2020 senza riserva alcuna.
Ne discende che in relazione allo stesso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, alla luce dell’esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa’.