Nuovo concorso Straordinario: prova disciplinare e valutazione titoli [Bozza programma e tabella titoli]

Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), nella seduta tenutasi online il 13 aprile 2022, ha emanato il parere in merito allo schema di Decreto Ministeriale relativo al concorso straordinario per docenti della secondaria.

 

La bozza di decreto ministeriale prevede che il nuovo concorso straordinario della scuola secondaria che si svolgerà entro il 15 giugno 2022.

SU QUALI POSTI?
In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dopo le ordinarie immissioni in ruolo è bandita una procedura concorsuale straordinaria in ciascuna regione, per ciascuna classe di concorso e salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 (concorsi ordinari).

Si parla di circa 14.000 posti complessivi.

 

A CHI É RISERVATA LA PROCEDURA
La procedura è riservata ai docenti non ricompresi nelle assunzioni da GPS I fascia, che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno 3 annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

In particolare è necessario:

  • essere in possesso di abilitazione specifica oppure del titolo di accesso alla specifica classe di concorso, ovvero analogo titolo conseguito allestero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • di non aver partecipato alle procedure di immissione in ruolo da GPS I fascia o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo;
  • avere svolto, a decorrere dal 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dellarticolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando il possesso di almeno un’annualità di servizio specifico.
  • avere svolto almeno un anno di servizio dei tre nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti si considera anche l’anno in corso purché il candidato abbia maturato l’annualità di servizio entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura.

 

Ricordiamo che il concorso in questione è bandito solo per posto comune.

TITOLI ESTERI
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale, fermo restando chiaramente il possesso degli altri requisiti di servizio.

DIRITTI DI SEGRETERIA
Il bando determinerà altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale.

UNA SOLA REGIONE E UN ANNO DI SERVIZIO SPECIFICO
Il concorso è indetto su base regionale. Ciascun candidato può partecipare alla predetta procedura in un’unica regione, per la classe di concorso per la quale sia stata maturata almeno un’annualità di servizio specifico.

 

ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO
La procedura concorsuale si articola nella prova disciplinare e nella valutazione dei titoli.  La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline.

La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento alla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

Per le classi di concorso A24, A-25 e B-02, infatti, l’intera prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

Le tracce della prova sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.

L’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, indica il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso.

L’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi.

VALUTAZIONE DELLA PROVA DISCIPLINARE E DEI TITOLI
Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli. Alla prova orale sono dunque attribuiti fino a 100 punti sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale preventivamente predisposti.
Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova.

TITOLI VALUTABILI
La bozza della tabella titoli (Allegato B) prevede:

  • 12,50 punti in base al voto del Diploma di laurea o titolo di abilitazione specifico con il quale si accede alla procedura concorsuale.
  • 12,50 punti per il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso (TFA, SSIS), anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta.
  • 5 punti per il possesso di abilitazioni nel caso di procedure diverse da quelle di cui al punto precedente (es. PAS)
  • 6,25 punti per il possesso dell’ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso (per ciascun titolo);
  • 3,75 punti per il possesso del Diploma di Istituto tecnico superiore (ITS), dal contenuto strettamente inerente gli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico
  • 12,50 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte  le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto.
  • Punti 3,75 per il possesso di certificazione linguistica di livello C1 e punti 5 per il possesso di certificazione linguistica di livello C2.

VEDI LA BOZZA DELL’ALLEGATO B

GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI
La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso. Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

L’aggregazione interregionale è disposta dal bando di concorso. L’aggregazione interregionale può essere disposta con decreto del Direttore generale per il personale scolastico, anche successivamente alla presentazione delle domande, in presenza di un esiguo numero di aspiranti, sino ad un massimo di 150 candidati per ciascuna procedura.

PERCORSO DI FORMAZIONE E ANNO DI PROVA
Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato dall’anno scolastico 2022/2023 e partecipano con onori a proprio carico a un percorso di formazione anche in collaborazione con le università che ne integra le competenze professionali.

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione inziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2023 o, se successiva, dalla data di presa del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

DECADENZA DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie di merito regionali decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando.

PARERE CSPI E BOZZA DECRETO
BOZZA ALLEGATO A
BOZZA ALLEGATO B

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