GPS e GI, OM 112: come avviene la valutazione dei titoli?

Aggiornamento graduatorie provinciali e di Istituto 2022: la valutazione dei titoli come avviene? Cosa dice l’ordinanza 112?

Da ieri è in corso l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di Istituto. Tutto è disciplinato dall’ordinanza ministeriale n. 112, datata 6 maggio 2022. Gli aspiranti che si inseriscono o aggiornano la loro posizione nelle GPS di I e II fascia, sono graduati sulla base del punteggio dei titoli e dei servizi. Come avviene la loro valutazione?

La tabella titoli

Gli aspiranti delle GPS possono presentare domanda fino al 31 maggio. Quando si inseriscono in prima e seconda fascia delle graduatorie provinciali, sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A dell’ordinanza.

I titoli sono distinti in base al grado di scuola e al tipo di graduatoria (allegati da A1 a A10)

La valutazione di titoli e servizi, art 8 OM 112

L’articolo 8 dell’ordinanza, disciplina la valutazione dei titoli e spiega come avviene. Dal comma 2 al comma 7, leggiamo:

  1. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.
  2. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all’articolo 15.
  3. Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.
  4. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
  5. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.
  6. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

Esito dei controlli, commi 8-10

  • 8. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter del DL 22/2020.
  • 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.
  • 10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

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