Domanda aggiornamento GPS è un’autocertificazione: effetti e conseguenze
Aggiornamento Graduatorie Provinciali per le Supplenze: possibili conseguenze per effetto di dichiarazioni mendaci nella domanda.
Luigi Rovelli
Aggiornamento GPS, mancano una decina di giorni alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Un aspetto di particolare importanza è rappresentato da ciò che l’aspirante supplente dichiara nella propria istanza. Vediamo per quale motivo.
Aggiornamento GPS, la domanda è un’autocertificazione: possibili conseguenze per effetto di dichiarazioni mendaci
L’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione N. 112/2022, all’articolo 7 riguardante le istanze di partecipazione, riporta quanto segue: ‘L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.
Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa’.
Richiamando i suddetti articoli 46 e 47 del suddetto DPR, ricordiamo che l’autocertificazione consiste nella possibilità, riconosciuta ai cittadini dalla legge, e più precisamente dal sopra menzionato D.P.R. 445/2000, di presentare dichiarazioni firmate al posto dei certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione relativamente a propri stati e requisiti personali. Si tratta, infatti, di una dichiarazione, conosciuta anche come dichiarazione sostitutiva di certificazione, che sostituisce determinati certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione senza che ci sia bisogno di presentare, in un momento successivo, il certificato vero e proprio.
Pertanto, come indicato dall’OM N. 112, le dichiarazioni rese nell’istanza di partecipazione dall’aspirante supplente sono equiparate ad un’autocertificazione, con tutte le conseguenze connesse in caso di dichiarazioni mendaci da parte del firmatario della domanda.
La Nota dell’USP Foggia
L’UST di Foggia ha fornito alcuni chiarimenti, a questo proposito. ‘Nel richiamare l’O.M. n. 112 del 06/05/2022 – si legge nella Circolare – si invitano i partecipanti alle procedure di aggiornamento
delle Graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) e delle conseguenti Graduatorie d’istituto (G.I.) ad attenersi rigorosamente alla normativa citata e alle indicazioni ministeriali.
Si invitano gli aspiranti alla corretta individuazione delle classi di concorso per i quali siano in possesso del titolo di accesso. Per gli aspiranti in possesso di titolo conseguito all’estero (art. 7, comma 4, lett. e, dell’O.M. n. 112/2022), si ricorda che l’inserimento pleno iure è consentito solo se il relativo titolo è già stato riconosciuto dal Ministero; se invece è stata presentata domanda di riconoscimento, l’inserimento avverrà con riserva. Si invita pertanto a non confondere la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo con l’atto ministeriale di riconoscimento del titolo stesso e a scegliere la corretta modalità d’inserimento (con riserva o a pieno titolo).
Si ricorda che il diploma di Istituto tecnico superiore (I.T.S.) non è un diploma d’istruzione secondaria di II grado. Coloro che, pertanto, siano in possesso di un diploma d’istruzione secondaria di II grado, rilasciato da un Istituto tecnico, non potranno qualificarlo come diploma rilasciato da un I.T.S. Per un approfondimento sui percorsi I.T.S., si rinvia al sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione.
Si invitano gli aspiranti a non confondere i concorsi ordinari per titoli ed esami con i concorsi straordinari. Si ricorda inoltre che l’attività di ricerca scientifica è valutabile solo se svolta sulla base di assegni di ricerca, ai sensi della normativa richiamata dalle Tabelle allegate all’O.M. n. 112/2022. Non è invece valutabile l’attività di ricerca non rientrante nell’ipotesi illustrata e disciplinata da normative diverse.
Per gli aspiranti beneficiari di titoli di riserva, si invita ad una corretta indicazione dei medesimi e a non
confondere le varie tipologie di riserva. Per l’accesso alla classe di concorso A55 (Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado), si invitano gli aspiranti a prestare particolare attenzione ai requisiti richiesti dall’art. 4 dell’O.M. n. 112/2022, con specifico riguardo al servizio prestato per almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale. Si rinvia, per quanto non previsto, alla normativa vigente e a tutte le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione.
Si precisa infine che, in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,
quest’Ufficio trasmetterà tempestivamente all’autorità giudiziaria i nominativi degli aspiranti e le relative domande, ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità penali’.
fonte: scuolainforma