Precari, reclutamento e stabilizzazione: il ruolo dei CFU/CFA
Reclutamento e stabilizzazione dei precari dopo la riforma: che ruolo hanno i CFU/CFA? Quali eccezioni per la fase transitoria?
Con la prossima approvazione delle modifiche al DL 36, noto anche come riforma del reclutamento, cambia il modo di formare e selezionare i docenti della scuola secondaria di I e II grado. Un ruolo fondamentale nel nuovo sistema di reclutamento e stabilizzazione dei precari ce l’hanno i CFU/CFA. Si abbandonano i famosi 24 CFU, che vengono sostituiti con 60. Ma vediamo nel dettaglio.
Reclutamento docenti e CFU/CFA
Per il reclutamento dei docenti viene istituito un percorso abilitante di 60 CFU, che sarà gestito dalle Università e attivato in base al numero di cattedre disponibili. Comprende una prova finale composta da una prova scritta + una lezione simulata. Tale percorso permetterà di ottenere l’abilitazione.
Con l’abilitazione, si accede al concorso, che una volta superato offrirà la possibilità di procedere con l’anno di prova ed essere immessi in ruolo.
E che fine fanno i 24 CFU? Chi li ha già acquisiti non dovrebbe perderli, secondo l’ultima novità contenuta nel testo. Dalla riformulazione del testo si evince che i 24 CFU verranno riconosciuti ai fini del percorso di abilitazione, ma si attende conferma dell’approvazione. La data ultima per acquisire i 24 CFU è il 31 ottobre 2022.
Per riassumere, il percorso del reclutamento prevede:
- laurea magistrale (triennale per ITP)
- percorso abilitazione di 60 CFU
- concorso
- anno di prova in servizio
- test finale e valutazione conclusiva.
Fase transitoria e precari storici
Fino al 31 dicembre 2024 è prevista una fase transitoria. Potranno accedere al concorso con il solo titolo di studio, ovvero la laurea, i candidati in possesso dei 30 CFU previsti dal decreto 36, e chi ha già i 24 CFU/CFA (entro il 31 ottobre 2022), requisito attuale per accedere al concorso. Dovranno poi conseguire i restanti CFU dopo aver superato il concorso a cattedra.
I precari storici con questi requisiti:
- tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei 5 anni precedenti, nelle scuole statali, valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99
- il titolo di studio di accesso alla classe di concorso
accedono direttamente al concorso. In seguito, dovranno acquisire i CFU per ottenere l’abilitazione e proseguire il percorso fino all’immissione in ruolo.
da scuolainforma