Supplenze da Graduatorie di Istituto 2022/23, proroga e conferma: chiarimenti
Supplenze temporanee da Graduatorie di Istituto 2022/23, proroga e conferma: disposizioni del Ministero nell’O.M. 112/2022.
Supplenze da Graduatorie di Istituto 2022/23, i Dirigenti Scolastici assegnano le supplenze temporanee (sopravvenute, ad esempio, a motivo di malattia, infortuni, maternità) agli aspiranti inseriti in prima, seconda e terza fascia delle Graduatorie di Istituto. Vediamo di chiarire alcuni aspetti riguardanti la proroga e la conferma di tali supplenze.
Supplenze da Graduatorie di Istituto 2022/23, proroga e conferma: disposizioni del Ministero
Il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato la proroga e la conferma delle supplenze temporanee all’articolo 13 dell’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022, dove si legge (ai comma 11 e 12): ‘Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni’.
Cosa dice l’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022
In buona sostanza, per quanto riguarda la proroga, il nuovo contratto decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del contratto precedente nel caso in cui il titolare, dopo un primo periodo di assenza, si assenta di nuovo e in maniera continuativa; oppure quando il titolare, dopo un primo periodo di assenza, si assenta di nuovo dopo il giorno libero e/o dopo un giorno festivo.
La supplenza viene confermata quando il titolare risulta assente sino al giorno precedente l’inizio di un periodo di sospensione delle lezioni (è il caso, ad esempio, delle vacanze natalizie); viene oltremodo confermata quando il titolare non giustifica il periodo di assenza dal 23 dicembre al 6 gennaio o nel caso in cui risulti nuovamente assente il 7 gennaio, ovvero alla ripresa delle lezioni. In questi casi, la supplenza viene confermata al supplente già in servizio e non si procede a nuovo scorrimento della Graduatoria di Istituto.
La proroga e la conferma della supplenza spettano al docente anche qualora il titolare dovesse cambiare tipologia di assenza: pertanto, non ha importanza il motivo per cui il titolare si assenta, l’importante è garantire la continuità didattica agli studenti.
da scuolainforma