Concorso Dirigente Scolastico, l’anno 2022/23 potrà essere valutato ai fini dei requisiti di servizio?
Nuovo concorso dirigente scolastico: in attesa della pubblicazione del bando, alcuni chiarimenti in merito agli anni di servizio richiesti.
Continua l’attesa per il bando che disciplinerà il nuovo concorso per Dirigente scolastico: i futuri aspiranti presidi attendono dalla scorsa primavera la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che darà il via alla relativa procedura concorsuale. Ritardo molto consistente, che però non dovrebbe prolungarsi ancora di molto se si considerano le ultime immissioni in ruolo dell’anno scolastico corrente. I docenti che aspirano a questo importante ruolo potranno inserire tra gli anni richiesti quello di servizio 2022/23 in corso di svolgimento? Di seguito facciamo il punto sulla questione.
Tempistica del nuovo concorso Dirigente scolastico
Anche se lo scorso febbraio il testo della bozza del Concorso dirigenti scolastici ha ottenuto il parere positivo da parte del CSPI, ancora i tantissimi aspiranti presidi attendono la pubblicazione del corrispettivo bando: in realtà, prima della suddetta pubblicazione si dovrebbe avere quella del relativo decreto Ministeriale che disciplinerà i prossimi concorsi a preside.
Se si considera il fatto che le graduatorie dell’ultima procedura concorsuale svoltasi nel 2017 sono quasi del tutto esaurite (sono solamente 184 i candidati rimasti), si potrebbe desumere che non dovrebbe passare ancora molto tempo prima dell’emanazione del decreto e, di conseguenza, del tanto atteso bando. Tuttavia, per espletare l’intero inter occorreranno circa 2 anni, pertanto passerà ancora del tempo prima che i futuri nuovi presidi possano entrare in ruolo.
Requisiti richiesti
La bozza del concorso per dirigenti scolastici indica i titoli culturali e il servizio richiesto a tutti i docenti, necessariamente di ruolo nelle istituzioni scolastiche ed educative statali: riassumendo, gli aspiranti devono aver svolto almeno 5 anni di servizio sia con contratto a tempo indeterminato che a termine, sia nelle scuole statali che paritarie, aver superato l’anno di prova, aver conseguito una laurea quadriennale, specialistica o un titolo di studio equiparato. In caso di servizio a tempo determinato, si intende valido ai fini del conteggio lo stesso prestato per la durata di almeno 180 giorni o dal primo di febbraio fino alla fine delle operazioni di scrutinio finale.
L’anno scolastico 2022/23 in corso (in cui il docente interessato è necessariamente di ruolo) potrà essere valutato nella somma dei 5 anni di servizio richiesti anche se non interamente svolto? Nella bozza del decreto ministeriale non vi è alcun riferimento ai servizi prestati a tempo indeterminato, a differenza di quelli a termine. Tuttavia, avendo superato i 180 giorni entro il termine ultimo di presentazione delle domande, si dovrebbe ritenere valido ai fini del conteggio: ciò si desume anche da quanto indicato nel CCNI sulla mobilità 2022/25 in merito alla continuità, dove, in caso di periodi di aspettativa, si valuta per intero l’anno in cui si è prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. A riguardo, comunque, il Ministero dovrebbe fornire un apposito chiarimento.