Concorso straordinario bis e incarico supplenza: chiarimenti su mantenimento sede di servizio attuale (NOTA)
Nomine concorso straordinario bis per chi ha un incarico di supplenza: ulteriori chiarimenti con la Nota USR Lazio N. 40698.
Luigi Rovelli
Nomine da concorso straordinario bis, gli Uffici Scolastici stanno procedendo con le nomine: la procedura straordinaria prevede, come è noto, la stipula di un contratto a tempo determinato al 31 agosto per quanto concerne il primo anno. Uno dei quesiti che ricorrono maggiormente è quello riguardante la possibilità di mantenere la sede di servizio qualora si abbia accettato un incarico sulla stessa classe di concorso. La Nota pubblicata dall’USR Lazio lo scorso 10 ottobre sottolineava come la risposta al quesito dipendesse dal tipo di incarico in essere: l’Ufficio Scolastico Regionale ha fornito ulteriori chiarimenti con la Nota N. 40698 del 12 ottobre.
Concorso straordinario bis e incarico di supplenza: ulteriori chiarimenti con la Nota USR Lazio N. 40698
Secondo quanto indicato nella precedente Nota, chi abbia un incarico a tempo determinato annuale (supplenza al 31 agosto) per la medesima classe di concorso su di un posto che non è stato accantonato ai sensi dell’articolo 59 comma 9-bis del decreto legge N. 73/2021, potrà scegliere di rimanere su tale posto, invece di spostarsi sulla cattedra (diversa) che otterrà al termine della fase 2.
Chi, invece, risulta titolare di un incarico a tempo determinato con clausola risolutiva ex articolo 41 del CCNL su di un posto che è accantonato ai sensi dell’articolo 59 comma 9- bis del decreto legge N. 73/2021, dovrà necessariamente spostarsi sul posto ottenuto al termine della fase 2. Chi risulta titolare di un incarico a tempo determinato sino al 30 giugno 2023 oppure su un’altra classe di concorso, dovrà spostarsi sul posto ottenuto, salvo rinuncia.
In buona sostanza, si può mantenere la sede attuale di servizio solo se si tratta della stessa classe di concorso e della stessa provincia e se si tratta di un contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto non accantonato, quindi senza clausola risolutiva. Negli altri casi non è possibile mantenere l’attuale sede di servizio, salvo naturalmente il caso in cui il docente in questione decida di rinunciare alla proposta di nomina da concorso straordinario bis.
Cosa dice la nuova Nota dell’USR Lazio N. 40698
Nella nuova Nota, infatti, si legge quanto segue: ‘Ad esito della fase 2 delle proposte di contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 co. 4. del decreto-legge n. 73 del 2021, con la nota 10 ottobre 2022, prot. 40221, ai vincitori del relativo concorso per le classi di concorso A011, AM56 e B015 è stata proposta una sede.
La proposta non è stata ancora formalizzata con il decreto del direttore generale che dispone l’assegnazione alla sede e delega il dirigente scolastico a sottoscrivere il relativo contratto, poiché con la stessa nota è stato chiesto ai vincitori di comunicare l’eventuale intenzione di mantenere l’incarico già in essere, ove esistente e riferito alla stessa provincia e classe di concorso.
Nelle more del completamento dell’istruttoria relativa all’esame di tali richieste e sinché non sarà adottato il menzionato decreto del direttore generale, i vincitori non possono, ovviamente, prendere servizio nella nuova sede né sottoscrivere il relativo contratto’.