Accredito bonus 150 euro NoiPA il 29/11: precisazioni
Oggi 29 novembre previsto l’accredito del bonus da 150 euro. Precisazioni sull’indennità e su chi può riceverla e chi no.
Claudia Scalia
Oggi 29 novembre 2022 è previsto il pagamento il bonus da 150 euro da parte di NoiPA, per tutti coloro che ne hanno diritto, come anticipato nei giorni scorsi. Con la circolare 116 del 17 ottobre 2022, l’Inps ha fornito indicazioni precise sul bonus 150 euro, di cui possono usufruire tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, sia imprenditori che lavoratori autonomi.
Bonus 150 euro, precisazioni
Come prevede il testo normativo del bonus da 150 euro, l’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Per l’erogazione di tale somma i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, non devono presentare nessuna domanda. Di seguito altre utili precisazioni.
- L’indennità non può essere riconosciuta in assenza di retribuzione a causa di eventi non coperti da contribuzione figurativa, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022.
- Chi ha reddito superiore a 20 mila euro lordi nell’anno 2021, o una busta paga superiore a 1.538 euro lordi nel mese di novembre 2022, non ne ha diritto.
- Per i lavoratori dipendenti (anche part time) la somma è attribuita se il rapporto di lavoro sussiste nel mese di novembre e se la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccede i 1.538 euro (lordi).
- La retribuzione imponibile del mese di novembre 2022, usata come requisito, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa.
- Gli amministrati NoiPA non hanno obbligo di rendere l’autodichiarazione resa dal lavoratore di non essere titolare delle prestazioni (ad es. pensione, reddito di cittadinanza, ecc) per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.
- L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Altri soggetti che ne hanno diritto
- Hanno diritto alla somma anche i soggetti che, per il mese di novembre 2022, risultano essere percettori di NASpI e DIS-COLL.
- Dietro domanda, l’Inps erogherà l’indennità tantum anche ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 50/22 (18 maggio 2022) e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ma solo se hanno reddito non superiore a 20mila euro per l’anno 2021.
- Sempre dietro domanda, l’Inps erogherà il bonus ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e il cui reddito derivante dai suddetti rapporti non superi i 20.000 euro per l’anno 2021.
- L’indennità non concorre alla formazione del reddito.