Precari, algoritmo GPS sballato e pieno di errori: possibile modifica con la Manovra di fine anno?
Sarà possibile correggere gli errori dell’algoritmo delle GPS grazie ad un intervento nella manovra di fine anno?
Claudia Scalia
L’algoritmo delle GPS non ha funzionato, e ormai lo sanno tutti. Come riporta la rivista Wired, “ha accumulato una valanga di errori”. A dicembre in alcune province si stanno ancora scorrendo le liste delle supplenze e si cerca di correggere gli errori di assegnazione. Lo scopo era velocizzare la procedura, ma pare che l’esito sia stato del tutto diverso. Wired ha spedito una richiesta di accesso agli atti al ministero dell’Istruzione. I documenti forniti forniscono una visione parziale del processo, ma sembrano dare una certezza: “L’algoritmo sballa”.
Algoritmo GPS che non funziona
Ma che l’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze da GPS non funzionasse era già stato detto e ridetto. Più di due mesi fa, Anief si era rivolto all’amministrazione scolastica centrale chiedendo al ministero dell’Istruzioni informazioni dettagliate sul codice sorgente. L’esito era stato più o meno lo stesso. Docenti con punteggi alti in graduatoria, rimasti senza incarico. E allo stesso tempo, impossibilitati a presentare la MAD.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, commenta: “Siamo all’assurdo perché ci ritroviamo con tantissimi posti liberi ma non rispettiamo le direttive dell’Unione contro l’abuso di contratti a termine, dimenticandoci che esistono precise disposizioni che impongono la stabilizzazione dei supplenti che hanno svolto oltre 36 mesi di servizio svolto. È questo anche uno dei motivi per cui ci ritroviamo con la classe docente più vecchia al mondo, questo sempre a causa della precarietà. L’età media degli immessi in ruolo è oramai attorno ai 45 anni. Con ben oltre la metà del corpo docente che ha oltre i 50 anni. Dove vogliamo arrivare con questa politica?
Alla luce di quanto accaduto, sarebbe cosa buona per la scuola – conclude Pacifico – che dalla Commissione Bilancio di Montecitorio sulla Manovra 2023 arrivi l’assenso alla nostra proposta di modifica del sistema di gestione delle supplenze e delle stabilizzazioni che ormai fa acqua da tutte le parti e va invece urgentemente semplificato”.
Emendamento alla Manovra di fine anno
Fase transitoria reclutamento personale docente
Al Titolo VII, inserire l’articolo con la seguente Rubrica: Misure riguardanti alle aliquote per i trasferimenti del personale scolastico
Al Titolo VII, inserire l’articolo con la seguente Rubrica: Misure transitorie per la riforma del reclutamento dei docenti di posto comune e di sostegno e per la semplificazione delle procedure concorsuali.
- In via transitoria, fino all’anno scolastico 2024/2025, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo, salvi i posti di cui ai concorsi banditi per il reclutamento del personale docente di primo e secondo grado, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, ai docenti che sono iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2023.
- Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima o seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
- Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui ai comma 4 e 5.
- Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova orale disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata dal comitato di valutazione dell’istituzione scolastica di servizio.
- In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente, in possesso di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione, è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto. La conferma nei ruoli per i candidati assunti dalla seconda fascia avviene soltanto dopo il conseguimento dell’abilitazione o della specializzazione su posti di sostegno.
6. All’articolo 18 bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, sostituire le parole “31 ottobre 2022” con le seguenti “31 agosto 2022”; al comma 2, sostituire le parole “nei limiti della riserva di” con le seguenti “in sovrannumero al limite dei”; al comma 3, eliminare le seguenti parole “una prova scritta e”; il comma 5 è abrogato.
In conclusione alla motivazione si legge: La norma non ha impatto sulla finanza pubblica, anzi, produce risparmi per la semplificazione delle prove disciplinari e per la valutazione operata dalla commissione interna per la conferma nei ruoli del personale assunto nella fase transitoria.