Concorso religione cattolica requisiti: slitta ancora la data, terzo rinvio consecutivo
Ancora un rinvio per il concorso per docenti di religione cattolica. La procedura che era stata annunciata come sicura prima del 31 dicembre dello scorso anno, scadenza rimandata poi alla fine del 2022, viene ancora prorogata. La nuova scadenza è il 31 dicembre del 2023 previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana.
Procedure concorsuali
Le procedure concorsuali per l’insegnamento della religione cattolica, previste dal decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dal 20 dicembre 2019, n. 159 prevede due procedure concorsuali:
una ordinaria finalizzata a coprire il 50% dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025 e una straordinaria per la copertura del restante 50 % dei posti. Questa procedura è riservata ai docenti che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
Procedura ordinaria
La procedura ordinaria sarà su base regionale e metterà a disposizione un numero di posti in base alle necessità di ciascuna Diocesi. Per partecipare, i docenti dovranno essere in possesso di un certificato d’idoneità diocesana rilasciato dalla curia nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e di uno dei seguenti titoli specifici:
Per la scuola dell’infanzia e primaria:
master specifico di secondo livello approvato dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana)
Per la scuola secondaria di primo e di secondo livello:
baccalaureato conseguito presso le università pontificie;
dottorato in teologia;
corso di studi teologici in seminario maggiore;
laurea magistrale in scienze religiose approvata dalla Santa Sede.
Procedura straordinaria
I requisiti di partecipazione alla procedura straordinaria prevedono la necessità di possedere tre anni di servizio, anche non consecutivi, nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione. Nel computo dei tre anni di servizio sono considerati validi i servizi prestati per anno scolastico almeno per 180 giorni o in modo continuato dal primo febbraio al termine delle lezioni e la partecipazione agli scrutini finali.
fonte: miuristruzione