Ferie docenti e retribuzione: chiarimenti
Le ferie non godute dei docenti, vanno pagate? L’ultima sentenza in ordine temporale arriva dal Tribunale del Lavoro di Firenze, che a seguito di un ricorso patrocinato da Anief, stabilisce quando è previsto il pagamento agli insegnanti. Il giudice ha stabilito il pagamento di oltre 2.500 euro in favore del docente ricorrente. Qual era la situazione? Perché il pagamento delle ferie gli era dovuto? Chiariamo il punto, dato che non tutte le situazioni sono uguali.
Ferie non godute docenti: vanno pagate ai precari
Le ferie non godute vanno pagate agli insegnanti precari. Il docente ricorrente, infatti, era un precario. Ma questa non è la sola condizione che ha portato alla decisione del giudice. Il supplente, che aveva prestato servizio nella scuola, ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e di condannare l’amministrazione convenuta al pagamento di € 2.586,98, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Il giudice gli ha dato ragione motivando così la decisione:
“la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la mancata fruizione delle ferie del docente a tempo determinato durante il periodo di sospensione delle lezioni determini la perdita automatica dell’indennità sostitutiva, se il datore di lavoro non l’abbia posto nella condizione di esercitare il proprio diritto prima del termine del rapporto di lavoro.” E ancora: “è stato statuito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”
Chi ha diritto alle ferie non godute?
Dunque, in base a quanto chiarito nella sentenza, ha diritto al pagamento delle ferie non godute il lavoratore precario che nel corso dei vari contratti a tempo determinato non ha scelto liberamente di non fruirne. La perdita delle ferie non godute non è automatica. Il datore di lavoro deve invitare il dipendente a fruirne, avvisandolo che in caso contrario perderà il diritto. Non può negarle. Le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato (articolo 13, CCNL 2007).