Ricostruzione carriera, si conteggia il servizio nell’Esercito? L’avvocato risponde

Servizio militare volontario in servizio permanente nell’Esercito Italiano: si può conteggiare nella ricostruzione carriera?Di

Nella ricostruzione di carriera si conteggia il servizio permanente prestato nell’Esercito, anche se non in costanza di nomina? E’ la domanda giunta in redazione da parte di un nostro lettore, che chiede numi. Il quesito è il seguente: “Gentilmente vorrei chiedere un’informazione circa la ricostruzione di carriera. Avendo un periodo di 14 anni come militare volontario in servizio permanente nell’Esercito Italiano vorrei sapere se tale periodo può essere conteggiato nella ricostruzione di carriera, tengo a precisare che non è in costanza di nomina perché ero prima militare, poi ho dato le dimissioni e dopo 2 anni dalle dimissioni ho iniziato a lavorare nella scuola.”

Servizio nell’Esercito e ricostruzione carriera

Al quesito del gentile lettore sulla possibilità di conteggiare il servizio prestato nell’Esercito nella ricostruzione di carriera, risponde l’avvocato Salvatore Braghini, che inizia col far notare che non è stato specificato il profilo di appartenenza nella scuola. Poi spiega: Ad ogni buon conto, in termini generali, la questione è disciplinata dalla L. n. 958/1986, il cui art. 20 stabilisce che “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”. La materia ha trovato, altresì, puntuale applicazione con la Circolare Ministeriale n. 29 del 3/1/1996, con cui si è chiarito che il servizio militare di leva è valutabile ai fini giuridici ed economici a decorrere dalla data d’immissione in ruolo a prescindere dalla costanza di un rapporto d’impiego qualora in corso di prestazione ovvero prestato successivamente alla data del 30/01/1987.

Se, invece, il servizio militare di leva è stato prestato prima del 30/01/1987, può essere valutato come periodo distinto dal servizio scolastico oppure insieme alle supplenze per raggiungere la valutazione dell’anno scolastico, evitando in ogni caso una doppia valutazione. Infatti, si possono verificare casi in cui il solo servizio scolastico, per la brevità della sua durata, non ne giustificherebbe il riconoscimento, ma l’aggiunta del servizio militare ne consente la valutazione (per il conseguimento dei 6 mesi utili ai fini della progressione). L’anzianità corrispondente al servizio di leva dovrà quindi essere valutata in via autonoma all’atto della immissione in ruolo, ponendo attenzione al caso di un servizio militare di leva coincidente con quello scolastico affinché sia valutato ai fini del computo dei singoli anni presi in considerazione per stabilirne la loro valutabilità per la progressione economica. Ciò fatto, dall’anzianità giuridica come sopra determinata, si procederà a sottrarre il periodo di servizio militare coincidente con quello scolastico, ed al cui riconoscimento si è già proceduto all’atto della immissione in ruolo.

Servizi prestati dal personale ATA

Per quanto riguarda i servizi prestati dal personale A.T.A., questi vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati e quindi, a differenza dei docenti, si considerano i periodi di servizio anche brevi. Pertanto, diversamente dal caso dei docenti, non si pongono particolari problemi nella valutazione del servizio militare in quanto, valutandosi anche brevi servizi, non si pone il problema di dover sommare servizi scolastici con il servizio militare al fine di raggiungere il numero minimo di giorni affinché l’anno scolastico sia considerato valido.

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