Concorso straordinario bis: incarichi di supplenza e svolgimento dei 3 anni di servizio
Docenti neoassunti da concorso straordinario bis: normativa su supplenze e vincolo triennale di permanenza.
Docenti assunti tramite concorso straordinario bis: supplenze e vincolo triennale
Per quanto concerne la possibilità di ottenere degli incarichi di supplenza, i docenti neoassunti da concorso straordinario bis potrebbero accettare incarichi di supplenza al 31 agosto e al 30 giugno in un altro grado di istruzione o per un’altra classe di concorso rispetto a quella di titolarità. Il dubbio, però, nasce da quanto indicato nell’articolo 13 del decreto N. 59/2017 dove si parla di cancellazione da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o ad esaurimento per il docente che abbia superato positivamente il test finale, con la conferma in ruolo.
Il docente neoassunto può ricevere incarichi di supplenza da GPS?
Da quanto si evince, la cancellazione dalle graduatorie dovrebbe operare sulle graduatorie di merito concorsuali, sulle graduatorie di istituto e su quelle ad esaurimento. Non vengono, invece, menzionate le graduatorie provinciali per le supplenze, nonostante queste siano correlate alle graduatorie di istituto. Il Ministero dell’Istruzione dovrà fornire dei chiarimenti in merito a questo aspetto controverso. Qualora l’eventuale cancellazione dalle GPS dovesse essere messa in atto nell’anno della conferma in ruolo, il docente neoassunto da concorso straordinario bis sarà impossibilitato a ricevere un incarico di supplenza. Nel caso in cui, invece, la cancellazione non venisse applicata, il docente potrà ottenere una supplenza.
[metaslider id=32077]Vincolo triennale: come dev’essere considerato il servizio?
Un altro aspetto controverso è quello relativo alla tipologia di servizio durante i tre anni di vincolo. Si possono conteggiare anche eventuali assegnazioni provvisorie (solo nella provincia di titolarità) ed eventuali supplenze? Il suddetto decreto N. 59/2017 dispone che ‘il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni’. Non appare evidente che i tre anni di vincolo debbano corrispondere a tre anni di effettivo servizio: anche in questo caso sarebbe quanto mai importante un chiarimento da parte del Ministero dell’Istruzione.
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