Permessi brevi, quali sono le tipologie fruibili dai docenti?

In un anno scolastico, può verificarsi che un docente abbia l’esigenza di assentarsi da scuola per periodi più o meno brevi a prescindere da motivi di salute: gli art. 15 e 16 del CCNL 2006-2009 disciplinano i permessi brevi fruibili dal personale di ruolo e con contratto a termine. Vediamo qui di seguito quali sono questi possibili permessi e le differenze che intercorrono in caso di contratto a tempo determinato e indeterminato.

Permessi brevi per i docenti di ruolo e a termine

I docenti di ruolo, dopo aver presentato opportuna richiesta in base alla modalità richiesta dalla scuola in cui prestano servizio, possono usufruire dei seguenti permessi brevi, che vengono regolarmente retribuiti:

  • Fino a tre giorni, anche non consecutivi, in caso di lutto: perdita del coniuge, parente di primo o secondo grado, affini di primo grado, membri della famiglia anagrafica o convivente
  • Fino a 8 giorni per la partecipazione a concorsi e/o esami: in questo arco di tempo si conteggiano anche gli eventuali giorni necessari per raggiungere la sede di esame qualora fosse distante
  • 15 giorni consecutivi per matrimonio: sono godibili da una settimana antecedente all’evento a due mesi ad esso successivi
  • Tre giorni non necessariamente consecutivi per motivi personali o familiari documentati anche con certificazione
  • 6 giorni di ferie fruibili durante l’attività didattica per motivi personali o familiari

Questi permessi concorrono per il raggiungimento dell’anzianità di servizio e non riducono la quantità delle ferie, ad eccezione dei sei giorni. Ai docenti con contratto a termine spettano gli stessi permessi previsti per i docenti di ruolo, ma con un’importante differenza: i 3/6 giorni per motivi personali e gli 8 per la partecipazione a concorsi ed esami non vengono retribuiti.

Ore di permesso giornaliere

Inoltre, sia i docenti di ruolo che a termine possono usufruire di permessi brevi fino ad un massimo di due ore giornaliere. Gli insegnanti possono presentare richiesta durante tutto l’arco dell’anno scolastico, ma le ore usufruite non possono essere superiori alle

  • 18 ore per la Scuola Secondaria di I e II grado
  • 22 ore per la Scuola Primaria
  • 25 ore per l’Infanzia

I docenti dovranno recuperare le ore richieste di permesso sotto richiesta della scuola, entro i due mesi successivi per i docenti di ruolo. Il personale a tempo determinato dovrà regolarizzare entro la scadenza della nomina. Le ore recuperate verranno svolte con precedenza nelle classi a cui erano state sottratte o comunque in base all’esigenza. Qualora non fosse possibile il recupero, si procederà con la ritenuta corrispettiva alla retribuzione spettante. Il DS concederà il permesso se in condizione di poter effettuare le sostituzioni.

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