Mobilità 2023, un docente può rifiutare il trasferimento ottenuto?

Di

Lara Sardi scuola informa

L’Ordinanza Ministeriale n. 36/2023, che disciplina i trasferimenti per il prossimo anno scolastico 2023/24, ha indicato il 24 maggio come data in cui tutti i docenti che hanno presentato domanda di mobilità 2023 conosceranno gli esiti delle istanze. Cosa succede nel caso in cui un insegnante ottiene il movimento richiesto, ma a causa di motivi personali, non vuole più accettarlo? Può rifiutare il trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra eventualmente ottenuto?

Possibilità di revoca della domanda di mobilità 2023

In primo luogo, ricordiamo che i docenti che hanno presentato domanda di mobilità 2023 hanno potuto revocare la stessa, in base a quanto stabilito dall’art. 5 della suddetta Ordinanza: “La richiesta di revoca è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall’articolo 2 della presente ordinanza, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili”.

In caso di ripensamenti, quindi, occorreva inoltrare la revoca entro lo scorso 22 aprile: in presenza di gravi motivi, si ha avuto tempo fino al 27 aprile, presentando apposita documentazione degli stessi.

Condizioni per la rinuncia

Cosa fare nel caso in cui il docente, una volta ottenuto il trasferimento richiesto per la mobilità 2023, non vuole accettarlo? Può rifiutarlo anche se non ha presentato domanda di revoca entro i termini prestabiliti? Per rispondere a queste domande occorre fare riferimento ancora una volta al succitato art. 5: “Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”.

Pertanto, la normativa in vigore permette al docente di rinunciare all’eventuale trasferimento ottenuto in presenza di queste tre condizioni: la rinuncia sia dovuta a gravi e documentati sopraggiunti motivi, il posto di provenienza sia rimasto scoperto e la rinuncia non incida in modo negativo sulla gestione dell’organico di fatto.

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