Neoimmessi 2023/24, chi sarà sottoposto a vincolo?

Immissioni in ruolo docenti per il prossimo anno scolastico 2023/24: come sappiamo, queste settimane sono cruciali per tutti i docenti che aspirano al conferimento dell’atteso contratto a tempo indeterminato. È in corso di svolgimento la fase ordinaria delle assunzioni e poi si passerà alla procedura straordinaria con le immissioni dalla I fascia GPS sostegno e relativi elenchi aggiuntivi e con le nomine attraverso la call veloce. Chi tra i docenti neoimmessi 2023/24 avrà il vincolo triennale di permanenza su sede di assunzione? Facciamo il punto qui di seguito.

Riferimenti normativi

Giorni pieni di attesa per i tantissimi aspiranti docenti che sperano nel conferimento di una nomina in ruolo. Tutte le procedure di assunzione sopra citate rinviano all’art 13, comma 5 del D. lgs. 59/2017, che stabilisce il vincolo triennale per i neo immessi 2023/24.

In particolare, il docente neo assunto “è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di  prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente puo’ presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e puo’ accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico, per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo”.

Vincoli per i neoimmessi 2023/24

Pertanto, tutti i docenti neoimmessi 2023/24 saranno sottoposti al vincolo triennale nella scuola di assunzione, in cui devono svolgere anche l’anno di prova (quest’ultimo è compreso nel conteggio dei tre anni). Saranno vincolati alla classe di concorso e tipologia di posto in cui hanno ricevuto la nomina in ruolo.

Il vincolo, tuttavia, non si applica in caso di docenti sovrannumerari o in esubero, e a tutti coloro che presentano grave disabilità o che assistono un familiare/congiunto con grave disabilità. Tuttavia, durante il triennio, i docenti possono partecipare alla mobilità annuale, presentando domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Possono anche concorrere per le supplenze annuali al 30/06 o 31/08 in base a quanto stabilito dall’art. 36 del CCNL, per una tipologia di posto o classe di concorso diversa da quella di titolarità se in possesso del titolo necessario.

Per i docenti assunti dalla I fascia GPS il vincolo si applica anche in caso dei bebeficiari della legge 104/92. L’art. 36 del nuovo CCNL 2019/21, tuttavia, prevede alcune deroghe che vanno a tutelare alcune categorie:

“Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita lapartecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi caregivers previsti dall’art. 42 del medesimodecreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”.

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