Dopo la sentenza della Consulta sul TFR e TFS dei dipendenti pubblici: cosa succede adesso?

 

di Fabrizio Rebershegg

La Corte Costituzionale  con sentenza n.130 depositata il 23 giugno 2023 ha dichiarato anticostituzionale il differimento e la rateizzazione del TFR e del TFS dei dipendenti pubblici in quanto contrasta con il principio della giusta retribuzione, contenuto nell’art.36 della Costituzione. Ricordiamo che il TFR spetta ai lavoratori privati o a quelli pubblici assunti prima del 31 dicembre 2000; il TFS spetta ai lavoratori del settore pubblico assunti dopo il 2000.

Il meccanismo del pagamento ritardato era stato introdotto nel 1997 per aiutare il bilancio dello Stato. Inizialmente il differimento del TFR o TFS doveva avvenire a 12 mesi dall’uscita dal lavoro per limiti d’anzianità e a 24 mesi in tutti gli altri casi. Governo dopo governo però i tempi sono andati dilatandosi sempre di più. Nel 2010 venne anche introdotta una ulteriore rateizzazione dei TFS superiori ai 100mila euro.

Da anni molti hanno cercato di modificare un provvedimento che da emergenziale è diventato di fatto strutturale introducendo una oggettiva disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati con forti penalizzazioni sul potere d’acquisto del TFS e TFR dilazionati soprattutto di fronte al tasso inflazionistico.
La Corte si era già espressa. Già nel 2019 i supremi giudici avevano chiesto alla politica di affrontare la faccenda senza che vi fossero effetti normativi. Anzi la Corte ha contestato in quest’ultima sentenza le norme del 2020 che consentivano l’anticipo di una parte della liquidazione a titolo oneroso  (con il pagamento di un tasso di interesse) mediante il sistema bancario. Ciò è contestato perché ha determinato un ulteriore aggravio da parte del pubblico dipendente che aveva necessità di ricevere in tempi ragionevoli il suo salario differito.

Le origini della disciplina del TFR si trovano in un passato remoto: un’indennità di anzianità era stata istituita nel 1916 a favore degli impiegati richiamati alle armi e successivamente nel 1919 a favore di tutti gli impiegati che avessero maturato un’anzianità particolarmente elevata. Dal 1942 è stata introdotta anche per gli operai del settore privato.
L’indennità di anzianità era stata concepita come istituto a carattere misto previdenziale/assistenziale, finalizzata ad assicurare il sostentamento del lavoratore, durante il periodo di disoccupazione, nella ricerca di un nuovo posto di lavoro o del trattamento pensionistico.
Fino al 1966 l’indennità era dovuta solo in caso di licenziamento non per colpa del lavoratoresuccessivamente essa cambia natura diventando salario differito dovuto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro. Da quel momento diventa un accantonamento universale e obbligatorio per i lavoratori dipendenti gestito dai datori di lavoro che ne fanno spesso un utilizzo improprio per usi imprenditoriali finalizzati alla gestione dei flussi di cassa senza passare per il sistema creditizio.

Nel caso degli accantonamenti da parte dello Stato come datore di lavoro, i vari governi hanno cercato di non attribuire all’INPS (prima per gli statali ENPAS) entrate di copertura corrispondenti per fa quadrare le poste di bilancio. Non a caso da pochi anni il problema è diventato un macigno a causa della massa di pensionandi del baby boom degli anni cinquanta-sessanta e con l’introduzione di quota 100 (poi 103). Si calcola che l’aggravio per le casse dell’INPS, e dello Stato con effetto domino) si aggira sui 14 miliardi di euro. Una somma enorme, pari ad una finanziaria.
La Corte ha considerato con preoccupazione gli eventuali effetti immediati della sentenza che travolgerebbe gli effetti delle leggi dal 1997 ad oggi invitando il legislatore ad intervenire con urgenza per trovare una soluzione che consenta l’applicazione del dispositivo della sentenza. La platea di lavoratori interessati sarebbe calcolata in un milione e seicentomila….

Nel caso della scuola fa storia a parte il caso ESPERO, fondo introdotto nel 2004 che ha sostituito per gli aderenti il TFS. Chi ha aderito al Fondo Espero non si trova ovviamente coinvolto dalla sentenza della Consulta avendo regole diverse dal TFS, anche per l’anticipo di parte del fondo.

Il governo deve quindi intervenire subito per mettere una pezza agli effetti della sentenza. Se ciò non avviene si legittima il diritto di tutti i pensionati dello Stato di ricevere al pari dei lavoratori dipendenti la liquidazione nei tempi adeguati (di norma 45-60 giorni), si apriranno i contenziosi per tutti coloro che si sono rivolti al settore bancario per avere anticipi di parte della liquidazione.

Resta il fatto che il nostro Paese è tra i pochi in Europa che utilizza il sistema del TFR-TFS come cardine della struttura salariale. Nel TFR appaiono evidenti gli interessi dell’impresa rispetto agli interessi dei lavoratori.
Su questo sarebbe opportuno si aprisse una seria riflessione. Un tesoretto costruito sul proprio lavoro percepito verso i settant’anni serve a poco per affrontare o problemi della vita attiva (acquisto di una casa, sostentamento dei figli, ecc.).

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