Anno di prova, in attesa della nota ministeriale riepilogo FLC CGIL sulla normativa in vigore: quali docenti sono coinvolti?

da Laura Sardi scuolainforma

In attesa della nota annuale del Ministero che fornirà a breve delle indicazioni per lo svolgimento dell’anno di prova e formazione, il sindacato FLC CGIL ha elaborato una dettagliata scheda di riepilogo in cui indica i riferimenti normativi attualmente in vigore, il personale docente coinvolto nel percorso e chi invece ne rimane escluso. Riportiamo qui di seguito il sunto elaborato.

Norme di riferimento e chi deve svolgere l’anno di prova

Le norme di riferimento aggiornate e attualmente in vigore sono le seguenti:

  • D.P.R. N. 417 del 31 maggio 1974 art. 59
  • DLgs 297/94 art. 11 e artt. 437- 440
  • Legge 107/15 commi da 116 a 120 e comma 129
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 art. 68
  • DM n. 226 del 16 agosto 2022

A queste si aggiunge la nota emanata ogni anno dal Ministero per l’anno di formazione e prova. Quella di quest’anno ancora non è stata pubblicata. Tuttavia quella dello corso anno, la nota 39972 del 15 novembre 2022, contiene diverse indicazioni utili.

Sono tenuti a sostenere il percorso di formazione e prova i docenti

  • che si trovano al primo anno di servizio con incarico a TI
  • per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo (la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione)
  • che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo su altro grado nella mobilità professionale.

Rientrano nella platea del personale coinvolto anche i docenti assunti:

  • nell’a.s. 2023/24 da GPS 1 fascia sostegno – ai sensi dell’art. 5, commi da 5 a 17, del DL 22 aprile 2023 n. 44
  • assunti dal concorso “straordinario bis” ai sensi dell’art. 59 comma 9-bis del DL 73/21
  • assunti da GPS 1 fascia o da straordinario bis negli a.s. precedenti, che hanno rinviato il periodo di prova

Chi non deve svolgere il periodo di formazione

Come chiarito nella nota 39972 del 15 novembre 2022, non sono tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova i docenti:

  • che lo abbiano già svolto nello stesso ordine/grado di nuova immissione in ruolo o in cui hanno ottenuto il passaggio di ruolo (ad eccezione degli ITP transitati sulle classi di concorso di tabella A e viceversa);
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e siano assunti in via definitiva sul medesimo ordine/grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nel medesimo ordine/grado coloro;
  •  che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola
  • i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine/grado

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