Visite fiscali: illegittima la differenziazione tra pubblico e privato
NeoPA
Con sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, il Tar del Lazio ha affermato che il mantenimento di fasce orarie di reperibilità differenziate tra pubblico e privato, con maggiore onere per i lavoratori pubblici (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata e con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi) costituisce una ingiustificata disparità di trattamento, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.
I Giudici hanno infatti ricordato che il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, oggetto dell’impugnativa in esame, avrebbe dovuto armonizzare finalmente le fasce di reperibilità tra pubblico e privato, ma così non è stato, poiché a giudizio del Ministero proponente “l’armonizzazione alla disciplina prevista per i lavoratori privati avrebbe comportato (per i dipendenti pubblici) una riduzione delle fasce orarie da sette ore giornaliere a sole quattro e, quindi, una minore incisività della disciplina dei controlli”.
Secondo il Collegio, tuttavia, il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato è indicativo di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione proponente nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32.