Concorso docenti, come conteggiare i 180 giorni ai fini delle 3 annualità di servizio

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma

Come vanno calcolati i 180 giorni ai fini del possesso delle 3 annualità di servizio per poter partecipare all’imminente concorso.

Uno dei requisiti d’accesso all’atteso concorso docenti, il cui bando dovrebbe essere pubblicato entro fine dicembre 2023, è il possesso di 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici. Ogni annualità, per poter rientrare nel titolo d’accesso, deve essere fatto di almeno 180 giorni. Ma come vanno conteggiati? Facciamo chiarezza.

Il requisito delle 3 annualità di servizio

Le 3 annualità di servizio devono essere state svolte negli ultimi 5 anni, anche in maniera non continuativa, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti. Inoltre il servizio deve essere stato svolto presso istituzioni scolastiche statali. Come abbiamo chiarito, dunque. ai fini dei titoli d’accesso non rileva il servizio prestato presso scuole paritarie, che al contrario sarà invece conteggiato come titolo culturale. Ricordiamo infine che chi possiede le 3 annualità di servizio può prendere parte al concorso anche se privo dei 24 CFU e anche se privo dell’abilitazione all’insegnamento.

Cosa rientra nel computo dei 180 giorni

Va precisato che ogni annualità, per essere ritenuta valida, deve contare almeno 180 giorni di servizio. I docenti precari dunque, ai fini del computo, dovranno sommare i giorni inclusi in ogni contratto di supplenza. Per gli insegnanti di ruolo invece il conteggio è superfluo perchè ovviamente il servizio è sicuramente superiore ai 180 giorni. Occorre fare però alcuni precisazioni in merito a ciò che può interrompere il computo e cosa invece rientra nel conteggio. E i chiarimenti valgono a prescindere o meno dalla condizione di precarietà.

Sono computabili ai fini dei 180 giorni:

  • le domeniche e tutti gli altri giorni festivi (se coperti da contratto per quanto riguarda i supplenti), nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
  • le vacanze natalizie e pasquali (sempre se coperte da contratto per i supplenti);
  • il giorno libero;
  • i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
  • i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni (per i supplenti questo discorso vale se si tratta di supplenza annuale e se la data iniziale del contratto parte dal 1° settembre. Il conteggio parte comunque dal 1° giorno indicato nel contratto stesso);
  • il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
  • la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
  • il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
  • il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (se si tratta di supplenza annuale nel caso dei docenti precari).

Nel conteggio dei 180 giorni invece non rientrano:

  • i periodi di ferie;
  • i permessi retribuiti e non;
  • le assenze per malattia;
  • le aspettative;
  • i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
  • le due giornate che vanno aggiunte alle ferie.

In definitiva sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Inoltre, anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio.

 

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