Anno di formazione e prova 2023/24. Le FAQ dell’Ambito Territoriale di Brescia

di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it

 

Premessa: nel testo si troveranno sempre termini quali: “docente, insegnante…” invitiamo a considerare tale scelta semplicemente una semplificazione di scrittura, mentre nell’intenzionalità si considera sempre la persona nella sua peculiarità e specificità anche di genere.

1) Essenziale riepilogo normative e comunicazioni

La formazione del personale neoassunto è normata dagli articoli dal 437 al 440 del d.lgs. 297/1994, come modificati dall’art.1, commi dal 115 al 120 della L. 107/2015.

La L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” art. 1 cc 115-120 ha dettato le nuove disposizioni in materia di svolgimento del periodo di formazione e prova del personale neoassunto con contratto a tempo indeterminato e, tra gli aspetti innovativi, l’obbligatorietà della formazione in servizio degli insegnanti.eADV

L’art. 1 c. 118 prevede che «con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in percorso di formazione e di prova».

Il D.M. 226 del 16 agosto 2022 disciplina il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova. Ripropone la possibilità per un contingente ridotto di docenti (su domanda), di dedicare una parte del monte ore a visite di studio svolte in scuole caratterizzate un contesto professionale innovativo.

2) Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione.

La modalità proposta per la formazione in ingresso comprende:

  • un incontro propedeutico di carattere informativo e di stimolo culturale nel corso del quale verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività;
  • il bilancio iniziale delle competenze professionali che ogni docente curerà con l’ausilio del tutor. E’ da predisporre entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con i risultati dell’analisi compiuta.

Sulla piattaforma INDIRE è disponibile il modello https://neoassunti.indire.it/2024/toolkit/ si veda anche:

https://neoassunti.indire.it/2024/news-e-approfondimenti/il-bilancio-di-competenze/

  • il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto per lo sviluppo professionale (punto di incontro fra le esigenze delle nuove professionalità in ingresso e il piano per la formazione docenti a livello di istituto) che coinvolge docente, tutor e dirigente scolastico;
  • specifici laboratori di formazione organizzati dalle Scuole Polo di ciascun Ambito sulla base dei bisogni formativi rilevati;
  • le attività formative saranno concluse con un incontro di restituzione finale di carattere professionale nel quale sarà privilegiato il coinvolgimento, e la testimonianza dei diretti protagonisti, nonché l’eventuale partecipazione di esperiti per lo sviluppo professionale.

3) Chi deve fare la formazione in ingresso?

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti:

  1. neoassunti a tempo indeterminato;
  2. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti, per i quali è stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non lo abbiano completato;
  3. docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo;
  4. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti che devono ripetere il periodo di prova;
  5. assunti a tempo determinato nell’anno 2021-22 di cui all’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione;
  6. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2022-23, in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione o che non lo abbiamo superato.
  7. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2023-24, in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021;
  8. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2022-23 di cui all’art. 5 ter del D.L. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022 (prima fascia sostegno) per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione o che non lo abbiamo superato;
  9. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2023-24 di cui al D.L. 44/2023 articolo 5, commi da 5 a 12 (prima fascia sostegno);

La partecipazione alla formazione costituisce un obbligo contrattuale ed è vincolante ai fini del superamento del periodo di prova.

 

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