Concorso scuola 2023/24, valutazione delle prove e dei titoli e graduatorie di merito regionali
Dalla mattina di lunedì 11 dicembre sono online sul portale unico del reclutamento i bandi per il prossimo concorso docenti 2023.
Come saranno valutate le prove e i titoli
Per quanto riguarda la valutazione delle prove e dei titoli, ecco le specifiche dei bandi sia per infanzia e primaria che per secondaria di I e II grado:
- Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
- La commissione assegna alla prova scritta di cui all’articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. Il risultato conseguito dal candidato nell’unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna tipologia di posto.
- La commissione assegna alla prova orale di cui all’articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio no inferiore a 70 punti.
- La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all’articolo 11 del Decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di 50 punti.
noltre, per il concorso secondaria di I e II grado, si aggiunge anche questo punto:
Nei casi in cui l’Allegato A del Decreto ministeriale preveda lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 3, 4, 5 e 8. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
COME SI FORMANO LE GRADUATORIE DI MERITO (INFANZIA E PRIMARIA)
Ecco tutte le indicazioni del bando:
- La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni tipologia di posto e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo delle quote di riserva di cui all’art. 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.
- A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
- Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Per le tipologie di posto per le quali è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
- Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
- Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
- La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
COME SI FORMANO LE GRADUATORIE DI MERITO (SECONDARIA DI I E II GRADO)
Ecco tutte le indicazioni del bando:
- La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.
- A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
- Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
- Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
- Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
- La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.