I congedi parentali, tra Legge di Bilancio 2024 e nuovi pareri.

La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023)  amplia nuovamente l’importo dell’ indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri entro il 6 anno di vita del  bambino.

In particolare si prevede l’aumento dell’indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)

  • all’80% per due mesi nel 2024 e
  • all’80% per un mese e al 60% per un altro mese,  a partire dal 2025.

 La  novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.

Congedo parentale le novità  dal 2022

Sul tema la normativa DLgs. 151/2001 è stata oggetto di molte modifiche nel 2022 e 2023 , prima da parte  decreto legislativo  105 2022 (che ha recepito al nuova direttiva comunitaria in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro ) e poi dalla legge di bilancio 2023 (legge 197 2022)

In particolare :

  • con il d.lgs 105 il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili  ai  lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi  fruibili entro i 12 anni del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido)
  • Con la legge 197 2022 è stato previsto che  dal 2023 , a regime, un  mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno  fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi  al 30%.

Interessante notare che quest’ultima misura  era inizialmente   rivolta solo alle madri,  in controtendenza rispetto alle raccomandazioni  della  direttiva europea, volte a favorire la parità dei sessi nel lavoro di cura e accudimento dei figli e  infatti durante l’iter parlamentare  la norma è stata modificata inserendo la possibilità anche per i padri.

Durata dei congedi parentali

Attualmente con riguardo alla durata del congedo parentale  la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro  per periodi  che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,  (salvo il caso in cui il padre fruisca dell’astensione per almeno tre mesi , per cui si aggiunge un mese ulteriore)

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità  obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
  • c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto,  l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

In merito  INPS ha fornito le istruzioni con le circolari 122 2022 e 45 2023

Tabella  limiti congedi parentali

congedi parentali dal 2024
LIMITE INDIVIDUALE LIMITE COMPLESSIVO
6 MESI sia per il padre che per la madre in alternativa
entro i 6 anni (7 per il padre che si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi)
10 MESI entro i 12 anni (11 mesi per il padre che si astiene per almeno 3 mesi

Indennizzo Congedi parentali

Nell’ambito dei limiti di durata citati  spettano i seguenti indennizzi

– alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia  in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non

trasferibile all’altro genitore;

– al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in  caso di adozione o affidamento)  un periodo indennizzabile di 3 mesi, non

trasferibili all’altro genitore;

– a entrambi i genitori , in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della  durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei

limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.

– sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.

In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti,   per ogni figlio.

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