Riscatto della laurea, domanda di trasferimento dell’onere versato: circolare INPS

 

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 consente il riscatto dei corsi di laurea per fini pensionistici anche alle persone non iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che non abbiano iniziato l’attività lavorativa.

Questa possibilità di riscatto non rende automaticamente iscritti a una gestione previdenziale e il contributo versato, l’onere di riscatto, non determina la creazione di una posizione contributiva in una gestione previdenziale.

La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato può, quindi, inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza.

Il contributo versato viene soltanto accreditato in una contabilità separata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e rivalutato a partire dalla data della domanda.

L’interessato può avanzare la richiesta di trasferimento – nella gestione di iscrizione – dell’importo maturato solo dopo avere acquisito l’iscrizione in una gestione previdenziale.

La domanda di trasferimento dell’importo maturato può essere presentata:

La circolare INPS 19 gennaio 2024, n. 14 fornisce le indicazioni per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, dell’importo maturato in seguito al versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto.

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