Mobilità 2024 e neoassunti, chi non è sottoposto a vincolo?

di Lara Sardi, Scuola in Forma

 

Si attende che venga redatto il rinnovo del CCNI mobilità 2024/2025 che indicherà le regole in base alla quali un’apposita Ordinanza Ministeriale disciplinerà la mobilità 2024: si dovrà procedere con il rinnovo del contratto necessariamente nelle prossime settimane. Ne consegue che la procedura per presentare le istanze di trasferimento dovrebbe prendere avvio nei primi giorni di marzo per concludersi intorno alla metà del mese. Chi tra i docenti neoassunti non sarà sottoposto al vincolo triennale di permanenza su sede? Vediamolo insieme qui di seguito.

Vincolo per i docenti neoimmessi

Come sappiamo, i docenti neoassunti in ruolo con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2023/24 non possono presentare domanda di mobilità 2024 perché sottoposti a vincolo triennale di permanenza sulla scuola di assunzione: a disporlo è l’art. 399/3 del DLgs 297/94, come modificato dal DL n. 44/2023, e dall’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017. Ai sensi della suddetta normativa, i docenti neoimmessi in ruolo hanno l’obbligo di permanere nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Nel triennio, tuttavia, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione all’interno della provincia di titolarità.

Inoltre, i docenti in questione possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano l’abilitazione necessaria, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: “Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato”.

Casi in cui il docente neoassunto può partecipare alla mobilità 2024

Vi sono casi, tuttavia, in cui i neoimmessi in ruolo possono partecipare alla mobilità 2024 perché il vincolo decade. Questo si verifica quando l’interessato è in sovrannumero o esubero e per i docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Come per tutti gli altri docenti di ruolo, inoltre, anche per i neoassunti  valgono le deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21, secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere. Per quanto riguarda i beneficiari dell’art. 21 della legge 104/92 attendiamo il rinnovo del CCNI per informazioni più precise

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