Concorso Insegnanti Revisione delle classi di concorso, già entrata in vigore ma la nuova norma non è affatto retroattiva
Norma non retroattiva
Il Decreto Ministeriale di revisione e aggiornamento delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, non ha carattere retroattivo. È necessario specificare che l’art. 5, comma 1 del suddetto Decreto, dispone: ” Che coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, *possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.
Tutele per i docenti di ruolo
I docenti di ruolo di alcune tipologie di classi di concorso che vengono toccate dalla revisione e aggiornamento entrata in vigore il 10 febbraio 2024, saranno tutelati dall’art.5, comma 2 del decreto ministeriale della suddetta revisione e aggiornamento delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado. In tale norma è disposto:
“Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 14, comma 17, e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato come soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 e del presente decreto, a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità, mantengono le attuali sedi e cattedre finche’ permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica. I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilita’, siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità”.