Aggressioni a scuola, in Gazzetta Ufficiale le modifiche al codice penale
Altre disposizioni a tutela della sicurezza del personale.
È in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 25 del 4 marzo 2024, recante “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico“.
La nuova norma, che entrerà in vigore il 30 marzo prossimo, interviene sui numerosi episodi di violenza nei confronti del personale della scuola, esercitati non solo dagli studenti, ma anche dai loro familiari.
L’art. 1 prevede l’istituzione con apposito decreto di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, con compiti di monitoraggio, studio, informazione e sensibilizzazione.
L’art. 2 riguarda la promozione dell’informazione da parte del Ministero, mentre l’art. 3 istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, che si celebrerà il 15 dicembre di ogni anno.
Gli articoli dal 4 al 6 intervengono sul codice penale: l’art. 4, in particolare, modifica l’art. 61 c.p. (Circostanze aggravanti comuni) inserendo il n. 11-novies con un’ulteriore circostanza aggravante comune, consistente nell’”avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni“.
Il successivo articolo 5 apporta modifiche all’art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) introducendo il seguente comma: “La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola“.
Infine, anche l’art. 6 introduce la medesima circostanza aggravante all’art. 341-bis c.p. con riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale: anche in questo caso “La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola“.