Graduatorie d’istituto, il servizio di leva fa punteggio in ogni caso

di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore

Per la Cassazione chi è stato chiamato ad un servizio obbligatorio nell’interesse della Nazione tutta
non può certo perderne l’utile valutazione.

 

La normativa riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici stabilisce che i periodi di effettivo servizio prestato nelle Forze armate sono valutati con lo stesso punteggio degli impieghi negli enti pubblici. Secondo la Corte di Cassazione (sent.8586/2024) non è corretta l’interpretazione secondo cui tale disciplina sarebbe applicabile soltanto dopo l’assunzione in ruolo ed ai limitati fini della ricostruzione di carriera.

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La vicenda

Nella vicenda il Tribunale in accoglimento delle domande proposte dal docente aveva dichiarato il suo diritto al riconoscimento di ulteriori 12 punti relativi al servizio obbligatorio di leva prestato non in costanza di servizio ai fini della determinazione dei punteggi nella graduatoria di circolo e di Istituto di III fascia. Ma la Corte di Appello aveva riformato la sentenza. Dal che il docente si rivolgeva alla Suprema Corte.

La motivazione

A giudizio della Cassazione le graduatorie di circolo e di istituto – che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento trattandosi di elenchi di candidati redatti in base ad un punteggio per titoli dai quali l’Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili senza procedere alla nomina di un vincitore – per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto tra le giurisdizioni sono in senso lato forme di selezioni concorsuali. In quanto aperte a una pluralità di candidati in competizione tra loro le citate graduatorie non si sottraggono ad una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata dalla legge. Anzi per la Suprema Corte la normativa va letta nel senso che sono valutabili a fini concorsuali i servizi di leva svolti anche in pendenza di un rapporto di lavoro. E a ben vedere una diversa interpretazione sarebbe non solo contraddittoria e illogica ma anche in contrasto con i principi costituzionali secondo cui chi è stato chiamato ad un servizio obbligatorio nell’interesse della Nazione tutta non può certo perderne l’utile valutazione.

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