Decreto percorsi abilitanti, titoli valutabili

Fino a due punti per ogni anno di servizio, fino a sei per chi accede con riserva.

 

Il 23 aprile è stato pubblicato il decreto che detta disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

Ad essere pubblicato anche il decreto sulla riserva dei posti. Insieme a ciascuno di questi decreti è stato pubblicato un allegato con la tabella dei titoli valutabili.

Decreto percorso abilitanti, i titoli valutabili

Percorsi abilitanti 2023/2024, ecco quanti punti valgono i titoli:

  • Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP): 1 punto per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.
  • Votazione media ponderata conseguita negli esami del corso di studi a ciclo unico o nel corso di laurea magistrale: 1 punto per ogni votazione media ponderata superiore a 25/30.
  • Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso: 2 o 3 punti
  • Master di secondo livello: 1 punto per ciascuno
  • Diplomi: 2 punti per ciascuno
  • Dottorati: 3 punti per ciascuno
  • Certificazioni linguistiche: Livello C1 0,5 punti, C2 1 punto
  • Servizio: 1 punto per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica, due nella classe di concorso specifica.

Decreto percorsi abilitanti, i titoli valutabili per i posti riservati

Percorsi abilitanti 2023/2024, i posti riservati sono per:

  • Chi ha svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti;
  • Chi ha sostenuto la prova concorsuale relativa al concorso straordinario bis;
  • I titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata.
Ecco i titoli valutabili per queste categorie:
  • Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP): 1 punto per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.
  • Inserimento in graduatoria per i candidati che non rientrano nella riserva (dall’anno accademico 2024/2025): 2 punti
  • Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso: 2 o 3 punti
  • Master di secondo livello: 1 punto per ciascuno
  • Diplomi: 2 punti per ciascuno
  • Dottorati: 3 punti per ciascuno
  • Certificazioni linguistiche: Livello C1 0,5 punti, C2 1 punto
  • Servizio: 3 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica, sei nella classe di concorso specifica.
Titoli esteri

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare ai percorsi previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

Classi di concorso, dubbi chiariti

A seguito della pubblicazione del decreto del 22 dicembre 2023, avvenuta il 10 febbraio 2024, avente per oggetto “la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”, dei nostri lettori ci hanno fatto pervenire alcuni quesiti.

Ecco, all’articolo 4 del decreto, alcuni chiarimenti: i docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite,ai sensi del decreto sopracitato, nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.

 

IL DECRETO (DM 621)

ALLEGATO A DEL DM 621: ripartizione dei posti

ALLEGATO B DEL DM 621: tabella titoli valutabili

IL DECRETO SULLA RISERVA DEI POSTI (DM 620)

ALLEGATO A DEL DM 620: tabella titoli valutabili

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