Scuola, partite le domande per la terza fascia del personale Ata: profili e requisiti

da Sky tg 24

Gli aspiranti hanno possibilità di presentare istanza di inserimento, conferma, aggiornamento e depennamento, a seconda della propria situazione. La domanda si presenta solo per una provincia ed è unica per tutti i profili professionali

  • Dal 28 maggio al 28 giugno 2024 è possibile inviare la domanda per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia Ata. Le graduatorie saranno utilizzate nel triennio 2024-27 per l’attribuzione delle supplenze su posti del personale assente. Le disposizioni sono state definite dal Dm ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 pubblicato su InPA
    • Ogni profilo richiede requisiti specifici. Per il ruolo di assistente amministrativo, per esempio, è necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale
    • Per il ruolo di assistente tecnico è necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda
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    • Per il profilo di cuoco serve il diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale
  • Per il ruolo di infermiere è necessaria la laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale
  • Gli aspiranti hanno possibilità di presentare istanza di inserimento, conferma, aggiornamento e depennamento, a seconda della propria situazione. La domanda si presenta solo per una provincia ed è unica per tutti i profili professionali
  • Possono presentare domanda anche coloro che erano già inseriti nella graduatoria di terza fascia per i quali restano validi i titoli di studio richiesti precedentemente; chi risulta inserito nelle graduatorie provinciali permanenti o negli elenchi provinciali a esaurimento o nelle graduatorie provinciali a esaurimento di collaboratore scolastico corrispondenti al profilo richiesto

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