Infortuni studenti e culpa in vigilando. Le sentenze importanti

dal blog di Gianfranco Scialpi

 

Infortuni alunni e culpa in vigilando, le ultime sentenze confermano ruoli e responsabilità all’interno dell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze. Un ottimo contributo da leggere e tenere in evidenza.

Infortuni alunni, le conferme dalle ultime sentenze

Infortuni alunni e culpa in vigilando, il portale giuridico La legge per tutti ha pubblicato un’ interessante sintesi delle ultime sentenze, riguardanti gli infortuni degli alunni/studenti. Inevitabilmente i casi richiamano l’eventuale Culpa in vigilando (art. 2048 codice civile). I pronunciamenti confermano quanto già si sapeva. L’orientamento giurisprudenziale si applica ovviamente anche ai casi di bullismo e cyberbullismo.

Gli elementi ricorrenti

  1. La responsabilità del docente, innanzitutto  persiste per tutto il  tempo in cui il minore è  affidato. E questo significa che ogni attività, svolta anche fuori dall’edificio scolastico, e qualunque incarico previsto dal Regolamento, sono implicitamente richiamati dall’art. 2048 comma 2);
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  2. l’onere della prova, inoltre spetta all’Istituto scolastico e nello specifico al docente (art. 2048 comma 3). Può coinvolgere anche il Dirigente Scolastico ( Culpa in organizzando ) se egli non può dimostrare di aver “preso adeguati provvedimenti contro l’aggressore, nonostante le ripetute segnalazioni ricevute“(Tribunale Roma Sez. XIII, con provvedimento del 04/04/2018). Quest’ultimo passaggio coinvolge i Dirigenti scolastici soprattutto nei casi bullismo;
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  3. gli insegnanti, infine sono esonerati da ogni responsabilità se possono dimostrare l’imprevedibilità dell’evento. “L’istituto potrà risultare esente da responsabilità, solamente provando che l’evento dannoso è derivato da una causa non imputabile alla scuola o ad un suo docente, essendo riconducibile ad un evento casuale non evitabile ed imprevedibile.” (Tribunale Genova Sez. II con Sent del 14/03/2018).

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