Assegnazioni Provvisorie: GPS I Fascia, le deroghe
di Ylenia Franco, La Voce della scuola
Come hanno ben evidenziato tutti i sindacati, alcune categorie di docenti potranno procedere alla domanda di mobilità annuale (assegnazioni e utilizzazioni provvisorie) solo se in possesso di specifici requisiti, le cosiddette ‘DEROGHE’ (ne parliamo più sotto).
I docenti neoassunti da I fascia sostegno dal 01/09/2023 potranno partecipare solo se rientrano nelle deroghe e se l’esito dell’anno di prova è stato positivo.
È bene ricordare, però, che il movimento di tali docenti sarà valutato SOLO tra la fase 40 e la fase 41 dei movimenti, come previsto dall’Allegato 1 del CCNI 2019/21, che descrive le fasi operative dei movimenti (è possibile visionarlo qui), precedendo (nella fase interprovinciale) i docenti che, titolari su posto comune, stanno concludendo il percorso di specializzazione sul sostegno o che abbiano prestato servizio almeno per una anni su posto di sostegno (costoro infatti appartengono alla fase 41).
Le deroghe
Il 27 giugno è stata firmata l’intesa tra diverse sigle sindacali e il MIM. In attesa dell’Ordinanza Ministeriale che indicherà i tempi di presentazione delle domande, elenchiamo di seguito i docenti che potranno richiedere la mobilità annuale, ossia l’Assegnazione Provvisoria e l’Utilizzazione per l’a.s. 2024/2025.
Entrambi i movimenti permettono, se ottenuti, di prestare servizio presso un’altra istituzione scolastica nel successivo anno scolastico, senza perdere la titolarità.
L’assegnazione provvisoria provinciale è consentita a TUTTI i docenti, mentre l’assegnazione interprovinciale sarà consentita a:
- I docenti assunti a TEMPO INDETERMINATO fino all’a.s. 2022/2023;
- I docenti assunti nel 2023/2024 da GPS Sostegno I fascia ed elenco aggiuntivo, purchè rientranti nelle deroghe previste dal CCNL;
- Gli assunti nell’a.s. 2023/2024 se hanno superato l’anno di prova potranno presentare domanda all’interno della provincia
I docenti assunti nell’a.s. 2023/2024 non potranno presentare domanda in quanto sottoposti al vincolo triennale, a meno di non rientrare nelle deroghe previste già nel CCNL, ossia
- Coloro che chiedono il ricongiungimento ai figli inferiori di 12 anni (o che compiono i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024)
- Coloro che assistono una persona con disabilità grave (Cargivers)
- Coloro che presentano una disabilità connessa all’invalidità civile
(il vincolo non si applica al personale in esubero)
Le assegnazioni provvisorie hanno lo scopo di permettere al docente di ricongiungersi ai propri familiari, oppure permettono ai docenti che necessitano di cure particolari di avvicinarsi a sedi dove sono presenti istituti di cura specifici, diversi dalla sede di titolarità.
I Requisiti per richiedere l’Assegnazione sono il Ricongiungimento familiare con
- Figli
- Coniuge o convivente
- Genitori
- Altri parenti conviventi (in questo caso da certificare)
Nel caso il ricongiungimento sia con coniuge (compresa l’unione civile), che con figli o genitori non si richiede il vincolo di convivenza.
- Precedenze per Assistere un Disabile Grave – Caregivers
La L. 105/22 stabilisce che più soggetti, tra gli aventi diritto, possano richiedere i permessi retribuiti, purché non venga superato il limite complessivo dei 3 giorni mensili, anche in modo alternativo tra loro.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
- Coniuge;
- Parte dell’unione civile;
- Convivente di fatto;
- Parenti o affini entro il secondo grado
La L. 105/22 stabilisce inoltre che potranno usufruire dei permessi anche i parenti e affini entro il terzo grado nel caso in cui i genitori, il/la coniuge o convivente di fatto
- abbiano compiuto 65 anni
- siano affetti da patologie invalidanti permanenti
- siano deceduti
- o altre situazioni di assenza attestate da autorità giuridica
I docenti che richiedono cure specifiche dovranno allegare alla domanda tutti i documenti attestanti la propria condizione patologica.
ATTENZIONE! L’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche IN ALTRO RUOLO, ossia in grado di scuola diverso da quello di appartenenza.
In questo caso, occorre compilare prima la domanda di assegnazione nel ruolo in cui si ha la titolarità e, in subordine, in altro grado si scuola, purché si possegga il titolo previsto. In questo caso tra gli allegati si dovrà inserire il decreto di superamento dell’anno di prova per l’altro ruolo scelto.