Le sentenze e la scuola (non solo)

dal blog di Gianfranco Scialpi

 

Le sentenze e la scuola (non solo). E’ il risultato finale di un lavoro certosino sulla vicenda

Le sentenze e la scuola (non solo).La meticolosa indagine dei giudici

Le sentenze e la scuola (non solo). Difficilmente i pronunciamenti dei giudici sono esenti dall’analisi sui fatti. Spesso si soffermano sui particolari, i quali sono sempre rapportati alla norma vigente. Da qui l’attenzione al rispetto dei diritti costituzionali (istruzioone, salute, sicurezza…), i quali non sono mai assoluti ma sempre contestualizzati alla vicenda e al profilo della persona coinvolta.

Si comprende quindi la difficoltà di accettare titoli di contributi che presentano singole vicende come se queste possano assurgere a norma. Con qualche correzione, questo vale per i sistemi anglosassoni dove i casi giudiziari sono considerati la fonte più importante del diritto. In questo contesto giudiziario (Common law), la norma non è completamente scritta, e si basa in gran parte su  sentenze passate che sono prese in considerazione quando i casi sono decisi (giurisprudenza). Il nostro sistema giudiziario invece, ha come riferimento norme e leggi. Il giudice ha il solo compito di interpretarle tenendo presenti i tanti fattori della vicenda.

Due esempi che riguardano la bocciatura nella scuola primaria (la casistica, ovviamente travalica l’ambito scolastico)

Il primo caso trattato dal Tar del Lazio (Fonte IlSole24ore Scuola, annulla la bocciatura di un bambino, in quanto “il provvedimento di non ammissione avrebbe dovuto essere proceduto da una più accurata valutazione in ordine alle possibili conseguenze di una seconda bocciatura sul rapporto di “fiducia” del minore nei confronti dell’Istituzione scolastica”

Il secondo caso (Fonte il Gazzettino riportata da Tecnicadellascuola.it), invece giustifica una bocciatura di un bambino frequentante una terza primaria. Secondo i giudici amministrativi la decisione del Consiglio d’interclasse è corretta, basata su “gravi carenze nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi:letto-scrittura, calcolo, logica matematica” e non sulle assenze come asserito dal genitore, il quale ha supportato la sua linea basandosi sul D.Lvo 62/2017.

La normativa in questione è stata applicata nel primo caso, limitatamente al  passaggio  della eccezionalità della bocciatura anche “in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. Nella seconda vicenda, invece è stata considerata la parte conclusiva della disposizione che recita  “i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”

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