Scuola: come cambiano i giudizi e il voto in condotta dal 31 ottobre
di Laura Barella, Altalex
La Legge n. 150/2024 è composta di soli 3 articoli e si occupa anche della tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni, nonché del personale scolastico
La Legge 1° ottobre 2024, n. 150, pubblicata in G.U. del 16 ottobre, sarà operativa dal 31 ottobre: è composta di soli 3 articoli, e reca la “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”.
Sommario
- Valutazione degli alunni
- Sezioni a metodo didattico differenziato
- Autorevolezza e decoro
Valutazione degli alunni
L’articolo 1, in tema di valutazione, statuisce la sostituzione, dal prossimo anno scolastico, dei giudizi descrittivi con quelli sintetici, alla scuola primaria. Inoltre, si dispone l’espressione in decimi della valutazione della condotta alla scuola secondaria di primo grado (medie) e, sempre a tale livello, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi in ipotesi di valutazione del comportamento inferiore ai sei decimi.
Nella secondaria superiore non verranno ammessi all’esame di Stato conclusivo gli alunni che avranno una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi. Sarà assegnato un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare al colloquio dell’esame, se la valutazione del comportamento è risultata di sei decimi. Alla secondaria superiore, il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante potrà essere attribuito unicamente se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore ai nove decimi.
Ai commi 4 e 5, sempre l’articolo 1 dispone che, con regolamenti da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi dal 31 ottobre) si procede a una revisione generale della disciplina sulla valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori), nell’ambito della quale si deve prevedere che i provvedimenti disciplinari che comportano l’allontanamento dalla scuola fino a un massimo di due giorni, comportino il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno portato al provvedimento disciplinare, mente, in caso di allontanamento superiore a due giorni, è previsto lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche. Inoltre, dovrà essere assegnato un voto di condotta inferiore a sei decimi, con la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato, pure per comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, finanche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto. L’attribuzione un voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporta il coinvolgimento in attività di approfondimento sulla materia di cittadinanza attiva e solidale. Al voto di comportamento, riferito all’anno scolastico intero, viene attribuito maggior peso nella valutazione generale, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione. In merito alla secondaria superiore, l’attribuzione di un voto di comportamento pari a sei decimi nel comportamento comporta la sospensione del giudizio sull’ammissione alla classe successiva e l‘assegnazione un elaborato critico su cittadinanza attiva e solidale, infine la valutazione periodica e finale degli apprendimenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, sarà espressa in decimi.
Sezioni a metodo didattico differenziato
L’articolo 2 contempla norme finalizzate a:
- stabilizzare e aggiornare le norme sperimentali che consentono alla scuola dell’infanzia e alla primaria, gestite dall’Opera nazionale Montessori, di continuare a funzionare con il metodo Montessori;
- consentire, a determinate condizioni, l’attivazione a regime anche di classi di scuola secondaria di primo grado (scuola media) a metodo Montessori, dall’anno scolastico 2025/2026;
- demandare a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentita l’Opera nazionale Montessori, la disciplina di dettaglio su istituzione e funzionamento delle sezioni e classi a metodo Montessori nell’ambito del primo ciclo di istruzione, nonché sull’ordinamento dei corsi di differenziazione didattica e sui relativi requisiti di accesso;
- consentire al Ministero dell’istruzione e del merito di autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell’infanzia e a metodo Pizzigoni per le primarie, per il conseguimento della specializzazione finalizzata a concorrere all’attribuzione delle relative cattedre.
Autorevolezza e decoro
L’articolo 3 si occupa di tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni, nonché del personale scolastico, statuendo che, con la pronuncia con cui si condanna per i reati posti in essere in danno di un dirigente scolastico ovvero di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa oppure nell’esercizio del suo ufficio ovvero delle sue funzioni, deve essere in ogni caso ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma in una forbice compresa tra 500 euro e 10.000 euro, a titolo di riparazione pecuniaria, a favore dell’istituzione scolastica di appartenenza dell’offeso.
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