Supplenze brevi: 30 giorni di assenza per malattia

La disciplina delle assenze relative al personale docente e ATA con contratto a tempo determinato è contenuta nel CCNL comparto scuola, da ultimo quello del 2019/2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024. A tal fine occorre però distingue fra i docenti con contratto annuale (31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e, i docenti con contratto per supplenza temporanea.

ART. 35 COMMA 3
Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.”

Dunque per i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o per l’intero anno scolastico (31 agosto) hanno diritto alla conservazione del posto per complessivi 9 mesi. Ai fini del computo bisogna considerare il triennio scolastico antecedente.

Il triennio è calcolato a ritroso a partire dal giorno in cui è prevista la conclusione dell’assenza della malattia in atto ed è arco temporale mobile che va verificato quotidianamente.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta:

  • per intero nel primo mese di assenza
  • nella misura del 50% nel secondo e terzo mese.
  • Per il restante periodo (6 mesi) il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

L’art. 35 comma 7 prevede che le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Ne consegue che, invece, i periodi di assenza per malattia non retribuiti interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.

SUPPLENZE TEMPORANEE

Per quanto riguarda invece le supplenze temporanee bisogna fare riferimento all’art. 35 comma 6 del CCNL:

Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

Quindi per i docenti in servizio per una supplenza breve, ivi comprese le supplenze fino al termine delle lezioni, il docente ha diritto alla conservazione del posto per 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Superato tale limite il contratto si risolve.

GRAVI PATOLOGIE CHE RICHIEDONO TERAPIE INVALIDANTI

Il comma 9, dell’art. 17 del CCNL, richiamato anche dal nuovo CCNL 2019/2021 (art. 35 comma 11) prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE E CERTIFICATO

L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

La circolare 18 marzo 2011, n. 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica ha introdotto l’obbligo per tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) di utilizzare i servizi dell’INPS, esonerando il lavoratore dall’onere di inviare copia dell’attestato di malattia all’azienda. Sarà dunque il medico a inviare alla scuola il certificato in via telematica. Resta comunque fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo per la reperibilità.

 

Condividi questa storia, scegli tu dove!