Pensioni scuola, APE Sociale entro il 30 novembre
Pensioni scuola, per l’APE Sociale deve essere presentata domanda entro il 30 novembre per la verifica dei requisiti.
Il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale, il programma di anticipo pensionistico, è fissato al 30 novembre 2024.
Lo fa sapere l’INPS, con un avviso dell’8 novembre.
La scadenza è importante per chi desidera usufruire di questa misura, che permette a specifiche categorie di lavoratori di accedere anticipatamente alla pensione.
Beneficiari dell’APE Sociale
L’APE Sociale è riservata a determinati lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti e a coloro che rientrano in forme sostitutive o esclusive di questa assicurazione, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione Separata. I beneficiari devono trovarsi in specifiche condizioni lavorative, personali e familiari per poter accedere all’indennità.
Requisiti e condizioni per l’accesso all’anticipo pensionistico
Le condizioni e i requisiti per accedere all’APE Sociale sono descritte nel dettaglio sulla pagina dedicata, “APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica Requisiti”. Per essere ammessi all’indennità, i richiedenti devono soddisfare determinati requisiti al momento della domanda, che includono:
- Età minima: Almeno 63 anni e 5 mesi.
- Anzianità contributiva:
- 30 anni per la maggior parte dei richiedenti.
- 36 anni per chi svolge attività gravose (32 anni per specifiche categorie di attività gravose, indicate nella pagina APE Sociale).
- Le donne possono beneficiare di una riduzione dei requisiti contributivi di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.
- Assenza di pensione diretta: Il richiedente non deve essere già titolare di una pensione diretta.
Tra le attività gravose rientrano nanche quelle svolte da “professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate“.
Condizioni di cessazione dell’attività lavorativa
L’accesso all’indennità richiede che il lavoratore cessi ogni tipo di attività lavorativa, che sia essa dipendente, autonoma o parasubordinata, sia in Italia che all’estero. Questa condizione è necessaria per garantire il diritto alla misura dell’APE Sociale.
Incompatibilità con altri sostegni al reddito
L’APE Sociale non è compatibile con altri trattamenti di sostegno al reddito. In particolare, non è cumulabile con:
- i trattamenti connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- l’assegno di disoccupazione;
- l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Proroga della misura fino al 2025
L’APE Sociale, attivata il 1° maggio 2017, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024. Tuttavia, è prevista un’ulteriore estensione al 31 dicembre 2025, come stabilito dall’articolo 24 del Disegno di legge di bilancio 2024. Questo provvedimento è stato già approvato dalla Camera e si trova in fase di definizione al Senato.