Interpello, si può rispondere a più avvisi. C’è un ordine di priorità nella selezione

di Sabrina Maestri e Rino Cimella, Scuola in Forma

Alcune precisazioni in merito all’interpello e alla possibilità di rispondere a più avvisi a cui si fosse interessati. I criteri di selezione adottati dalle scuole per la scelta delle candidature pervenute tramite interpello

 

Nonostante si tratti di una procedura già incardinata nel sistema delle supplenze scolastiche già da alcuni anni, continuano a permanere dubbi tra gli aspiranti quando si parla di interpello. Quest’anno, come sappiamo, questa modalità di ricerca di supplenti si è imposta rispetto alla Mad sostituendola (tranne in rari casi che concerno specialmente la scuola dell’infanzia e primaria). E nonostante le scuole ne stiano facendo largo uso, soprattutto per alcune classi di concorso, alcuni aspiranti non sanno come comportarsi. In particolare ancora un dubbio circola: è possibile candidarsi per più avvisi? Vediamo di seguito di fare chiarezza.

Interpello: alcune precisazioni

L’unico vincolo che viene posto quando si tratta di candidarsi per un interpello è quello di non avere già in essere un contratto di supplenza. O meglio, viene stabilito che possono candidarsi solo coloro che sono inoccupati o parzialmente occupati (e che vogliano quindi completare l’orario). Per il resto non esistono altri divieti. Possono infatti inviare la candidatura anche coloro che sono iscritti nelle graduatorie. Ricordiamo invece come con la Mad era stato imposto il divieto per chi si trovava iscritto nelle Gps.

Nulla osta alla risposta a più avvisi. Il criterio è lo stesso di chi, ad esempio, iscritto nelle graduatorie d’istituto, riceve più convocazioni e dà la propria disponibilità a tutte. Un aspirante, per potersi aprire a più possibilità lavorative, può rispondere a quante più convocazioni o a quanti più avvisi di interpello a cui è interessato. Va comunque tenuto conto che nel momento in cui si accetta una supplenza e si firma la presa di servizio, se poi, pochi giorni dopo, lo stesso aspirante risultasse destinatario di altra supplenza per cui si era precedentemente candidato, potrebbe incorrere nelle sanzioni di abbandono di servizio se lasciasse la supplenza in essere per altra. Questo vale se si tratta di supplenza breve.

La supplenza breve può essere lasciata solo per un’altra al 30 giugno o al 31 agosto. Non è tuttavia possibile lasciare una supplenza fino al 30 giugno per un’altra al 30 giugno.

L’anno scolastico 2024/25 ha visto l’entrata in scena nel mondo delle supplenze dello strumento dell’interpello. Quest’ultimo ha sostituito le precedenti MAD. Se prima, infatti, erano gli aspiranti docenti a inviare spontaneamente le candidature, adesso accade il contrario. Sono le scuole a pubblicare degli avvisi, indicando il profilo ricercato, la durata del contratto e la tipologia di cattedra. Una volta pervenute le varie candidature, gli istituti scolastici sono chiamati a prendere una decisione. Ma tale selezione deve seguire un preciso ordine o le scuole possono decidere in totale autonomia?

Abilitazione o specializzazione sul sostegno hanno priorità

Nella procedura di interpello, l’unico vincolo imposto dall’OM n. 88/2024, riferimento normativo per il biennio 2024-26 in ambito supplenze, riguarda l’abilitazione. Infatti, i docenti abilitati (o specializzati sul sostegno) hanno la priorità rispetto agli altri candidati. Ciò significa che le scuole devono in primis contattare i docenti che hanno fornito la propria disponibilità in possesso di abilitazione o specializzazione. Solo in caso di rifiuto, allora possono passare ai candidati successivi.

Ma che succede se propongono la candidatura due o più docenti abilitati/specializzati? In quel caso, saranno le scuole ad adottare icriteriritenuti opportuni. E in tal caso, la scelta è completamente libera. La normativa, infatti, non prescrive nulla in merito. Perciò, tutto dipenderà dalla discrezionalitàdei singoli istituti. Alcuni potranno dare maggior peso ai titoli accessori, altri assegnare precedenza a docenti già in servizio nella medesima scuola negli anni precedenti. In generale, le scuole possono agire in maniera autonoma rispetto alla scelta dei criteri da adottare.

Interpello in caso di docenti non abilitati

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio.

L’art. 13 c. 23 specifica che la priorità dovrà essere concessa a coloro che sono in possesso del titolo di studio. È implicito che debba trattarsi di un titolo di accesso alla classe di concorso prescelta o, in seconda battuta, affine. Anche in tal caso, in presenza di plurime candidature, sarà la scuola a stabilire i criteri con cui selezionare le risorse. Va infine ricordato che non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.

 

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