Congedo parentale, le nuove regole
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Congedo parentale, le nuove regole e la maggiorazione dell’indennità all’80% per secondo e terzo mese.
Tutte le novità introdotte nel 2025.
Sono di notevole interesse le modifiche, introdotte con la legge di bilancio 2025, riguardanti il congedo parentale per le lavoratrici madri e i lavoratori padri con figli piccoli.
La legge suddetta ha introdotto significative modifiche, anche per docenti e personale Ata, sulla normativa riferita alle indennità del congedo parentale. Vediamo quali modifiche sono state introdotte a partire dall’1 gennaio 2025.
Incremento dell’indennità di congedo parentale
La nuova disciplina, a partire dall’1 gennaio 2025, prevede un aumento dell’aliquota dell’indennità commisurata sulla retribuzione all’ 80% sia per il secondo mese sia per il terzo mese di congedo, purché tale periodo sia fruito entro il sesto anno di vita del figlio.
Condizione necessaria per fruire anche del terzo mese all’80% è che il congedo di maternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2024. Questo significa che se l’astensione obbligatoria di maternità, che complessivamente dura per 5 mesi, è fruita anche in parte nei giorni successivi al 31 dicembre 2024, scatta il diritto a poter fruire anche del terzo mese di congedo parentale pagato all’80%.
È importante sottolineare, a scanso di equivoci, che la maggiorazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% anche per il terzo mese non si applica nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, per coloro il cui congedo si è concluso nel corso del 2024, viene confermato l’incremento già previsto dalla precedente legge di bilancio per il secondo mese, con un’indennità all’80%, ma non per il terzo mese, che rimane retribuito al 30%.
La fruizione del secondo e terzo mese di congedo parentale falcoltativo con la maggiorazione all’80% non è necessario fruirlo nel 2025, ma deve comunque essere fruito entro il sesto anno di vita del bambino, superato il quale, ma sempre tra il sesto e dodicesimo anno di vita del figlio, l’indenntità di congedo parenatale resterà al 30%.